← Indietro

Procedure MePa – obbligo di indicazione dei costi di manodopera.

Il TAR Campania con sentenza n. 958/2024 si è pronunciato in ordine all’applicabilità

dell’obbligo dell’indicazione dei costi della manodopera a pena di esclusione del

concorrente anche agli affidamenti diretti.

Il caso esaminato dal Collegio è relativo all’annullamento dell’affidamento diretto ex art.

50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023 di un servizio avvenuto con procedura mediante

richiesta di offerta su MePA in cui la ricorrente deduceva che l’aggiudicataria nella propria

offerta economica avrebbe omesso d’indicare i costi della manodopera nel modulo di

offerta creato sulla piattaforma, in violazione dell’obbligo imposto dall’art. 108, comma 9,

D. Lgs. n. 36/2023 che avrebbe dovuto comportare l’esclusione automatica dell’offerente.

Il TAR, nel ritenere il ricorso fondato, ha in primo luogo ripercorso il quadro normativo

evidenziando che l’art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, rubricato “Criteri di

aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture” prescrive che “nell'offerta

economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri

aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale” e

l’art. 41, comma 14, stabilisce che “nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo

posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di

gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13” ed infine l’art. 48

dispone che “ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano,

se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”. Il Collegio conclude

l’analisi normativa stabilendo che “non possa escludersi l’applicabilità (anche) agli

affidamenti diretti della regola sancita all’art. 108, comma 9 sull’obbligatorietà

dell’indicazione dei costi della manodopera a pena di esclusione del concorrente”.

La fondatezza della doglianza della ricorrente, a parere del Collegio, viene anche

confermata dal raffronto con l’attuale ed il previgente Codice dei Contratti, infatti, nel

nuovo Codice il legislatore ha espunto l’affidamento diretto (“ai sensi dell'articolo 36,

comma 2, lettera a”) quale eccezione all’obbligo di indicare i costi della manodopera.

Il TAR, inoltre, precisa che la regola generale enunciata “ha forza eterointegrativa rispetto

a lex specialis di gara che eventualmente non la contemplino” e richiama quanto stabilito

dall’Adunanza Plenaria con le sentenze nn. 1, 2 e 3/2019 in cui viene affermato che la

“mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei 

costi  della  manodopera  e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta

comunque l’esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere

ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. ‘soccorso istruttorio’, pur

nelle ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni

sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara

non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazione”.

Il Collegio osserva, altresì, che la giurisprudenza ritiene l'inosservanza dell'obbligo di

indicare nell'offerta “i propri costi della manodopera”, secondo quanto prescritto

dall’art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016, “non trova applicazione allorché in base alla

documentazione di gara non sia possibile provvedere a tale indicazione” e precisa

che “l’indicata materiale impossibilità tuttavia non sussiste laddove l’enunciazione

dell’obbligo manchi nel corpo della lex specialis, tenuto conto dell’attitudine

eterointegrativa della prescrizione normativa dell'art. 95, comma 10”.

Il TAR, infine, ricorda “l’eventuale non editabilità dei moduli dichiarativi predisposti

dalla stazione appaltante privi dello spazio per l'indicazione in questione, non è di

per sé preclusiva, sul piano della materiale elaborazione scritturale dei termini

dell'offerta, dell’integrazione ad opera dell'offerente (Consiglio di Stato, Sez. V, 8

aprile 2021, n. 2839; Corte di Giustizia, 2 maggio 2019, cit.; Consiglio di Stato, Adunanza

Plenaria, 2 aprile 2020, nn. 7, 8)

Per concludere, secondo quanto stabilito dal TAR con la sentenza in esame

nell’affidamento diretto, mediante piattaforma MePa, deve trovare applicazione l’obbligo

imposto dall’art. 108, comma 9, D. Lgs. n. 36/2023 secondo cui “nell'offerta economica

l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera”.