Procedure MePa – obbligo di indicazione dei costi di manodopera.
Il TAR Campania con sentenza n. 958/2024 si è pronunciato in ordine all’applicabilità
dell’obbligo dell’indicazione dei costi della manodopera a pena di esclusione del
concorrente anche agli affidamenti diretti.
Il caso esaminato dal Collegio è relativo all’annullamento dell’affidamento diretto ex art.
50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023 di un servizio avvenuto con procedura mediante
richiesta di offerta su MePA in cui la ricorrente deduceva che l’aggiudicataria nella propria
offerta economica avrebbe omesso d’indicare i costi della manodopera nel modulo di
offerta creato sulla piattaforma, in violazione dell’obbligo imposto dall’art. 108, comma 9,
D. Lgs. n. 36/2023 che avrebbe dovuto comportare l’esclusione automatica dell’offerente.
Il TAR, nel ritenere il ricorso fondato, ha in primo luogo ripercorso il quadro normativo
evidenziando che l’art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, rubricato “Criteri di
aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture” prescrive che “nell'offerta
economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri
aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale” e
l’art. 41, comma 14, stabilisce che “nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo
posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di
gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13” ed infine l’art. 48
dispone che “ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano,
se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”. Il Collegio conclude
l’analisi normativa stabilendo che “non possa escludersi l’applicabilità (anche) agli
affidamenti diretti della regola sancita all’art. 108, comma 9 sull’obbligatorietà
dell’indicazione dei costi della manodopera a pena di esclusione del concorrente”.
La fondatezza della doglianza della ricorrente, a parere del Collegio, viene anche
confermata dal raffronto con l’attuale ed il previgente Codice dei Contratti, infatti, nel
nuovo Codice il legislatore ha espunto l’affidamento diretto (“ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera a”) quale eccezione all’obbligo di indicare i costi della manodopera.
Il TAR, inoltre, precisa che la regola generale enunciata “ha forza eterointegrativa rispetto
a lex specialis di gara che eventualmente non la contemplino” e richiama quanto stabilito
dall’Adunanza Plenaria con le sentenze nn. 1, 2 e 3/2019 in cui viene affermato che la
“mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei
costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta
comunque l’esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere
ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. ‘soccorso istruttorio’, pur
nelle ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni
sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara
non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazione”.
Il Collegio osserva, altresì, che la giurisprudenza ritiene l'inosservanza dell'obbligo di
indicare nell'offerta “i propri costi della manodopera”, secondo quanto prescritto
dall’art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016, “non trova applicazione allorché in base alla
documentazione di gara non sia possibile provvedere a tale indicazione” e precisa
che “l’indicata materiale impossibilità tuttavia non sussiste laddove l’enunciazione
dell’obbligo manchi nel corpo della lex specialis, tenuto conto dell’attitudine
eterointegrativa della prescrizione normativa dell'art. 95, comma 10”.
Il TAR, infine, ricorda “l’eventuale non editabilità dei moduli dichiarativi predisposti
dalla stazione appaltante privi dello spazio per l'indicazione in questione, non è di
per sé preclusiva, sul piano della materiale elaborazione scritturale dei termini
dell'offerta, dell’integrazione ad opera dell'offerente (Consiglio di Stato, Sez. V, 8
aprile 2021, n. 2839; Corte di Giustizia, 2 maggio 2019, cit.; Consiglio di Stato, Adunanza
Plenaria, 2 aprile 2020, nn. 7, 8)
Per concludere, secondo quanto stabilito dal TAR con la sentenza in esame
nell’affidamento diretto, mediante piattaforma MePa, deve trovare applicazione l’obbligo
imposto dall’art. 108, comma 9, D. Lgs. n. 36/2023 secondo cui “nell'offerta economica
l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera”.