Procedure di gara e qualificazione delle stazioni appaltanti – la posizione di ANAC
L’ANAC con delibera n. 6 del 14 gennaio 2025 si è pronunciata sul sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dal D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti) con particolare riferimento alle conseguenze su una procedura di gara indetta da una stazione appaltante non qualificata.
Il caso esaminato dall’Autorità è relativo ad una procedura telematica negoziata per l’appalto misto di lavori, forniture e servizi (a prevalenza lavori) per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturalistico di un comune la quale avrebbe dovuto essere svolta da una stazione appaltante qualificata in ragione del fatto che l’importo era superiore alla soglia di riferimento ai sensi dell’art. 63, comma 2 del D.lgs. 36/2023 ed il comune che ha indetto la gara non era, al tempo dell’avvio della procedura in esame, iscritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate detenuto dall’Autorità stessa.
L’ANAC sotto il profilo normativo ha osservato che “gli artt. 62 e 63 d.lgs. 36/2023 prevedono che gli affidamenti superiori a determinate soglie, differenziate per lavori o servizi e forniture, siano svolte da stazioni appaltanti qualificate; ove la stazione appaltante non sia qualificata, può rivolgersi ad una centrale di committenza oppure ad altra stazione appaltante qualificata che svolga l’affidamento per conto della prima” e che “L’art. 63 e l’Allegato II.4 d.lgs. 36/2023 disciplinano poi i requisiti, il procedimento di qualificazione delle stazioni appaltanti e le relative deroghe, affidando all’ANAC la tenuta dei relativi elenchi”, l’Autorità ritiene, inoltre, che “il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti costituisce una delle novità fondamentali del nuovo codice dei contratti pubblici, che ha il chiaro obiettivo di elevare il livello qualitativo delle stazioni appaltanti, riservando solo a quelle qualificate lo svolgimento degli affidamenti più complessi” e, come già evidenziato con la propria Delibera n. 168 del 10 aprile 2024, “la corretta attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, e con essa la verifica in ordine all’effettivo svolgimento delle procedure di gara da parte di soggetti adeguatamente qualificati, garantisce la realizzazione degli obiettivi prefissi dalla riforma del 2023. Ne discende una peculiare attenzione da parte dell’Autorità in sede di vigilanza”.
L’ANAC, finito di esaminare il caso concreto posto alla sua attenzione, conclude la propria delibera stabilendo che “la procedura di gara di importo superiore alle soglie di qualificazione è stata svolta da stazione appaltante non qualificata, in violazione degli artt. 62 e 63 d.lgs. 36/2023. Pertanto, la suddetta criticità - afferendo alla competenza nello svolgimento del procedimento di gara – risulta estremamente grave e dovrebbe condurre all’annullamento in autotutela dell’intera procedura di affidamento, valutazione che è comunque rimessa al prudente apprezzamento discrezionale dell’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 21 octies L. 241/90” raccomandando, inoltre, pro futuro di tenere conto “delle osservazioni rese nella presente Delibera (ndr. n. 6 del 14 gennaio 2025) e di provvedere ad un’applicazione rigorosa della disciplina codicistica”.