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Procedura semplificata sui lavori di importo inferiore 40.000 euro non può essere estesa a forniture e servizi

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti, servizio supporto giuridico, ha risposto con parere n. 3267 del 27 febbraio 2025 a quesito in materia di esecuzione del contratto, in particolare su D.Lgs. 209/2024, art. 92 - Apposizione del visto del DL sulle fatture di spesa in sostituzione del CRE.

La disposizione richiamata nel quesito è quella che prevede che “Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa”

Quesito:

L'articolo in oggetto, apporta modifiche all'allegato II.14, art. 12 del Codice, introducendo il comma 11 -bis che prevede, per i lavori d'importo inferiore ad € 40.000 + IVA, la tenuta di una contabilità semplificata con la possibilità di sostituire il CRE con l'apposizione del visto del direttore dei lavori (DL) sulle fatture di spesa. A livello pratico ed operativo si ritiene che, tale "visto", debba concretizzarsi con la redazione di un'attestazione semplificata con la quale, il DL, dichiara la "buona esecuzione" che appone e sottoscrive a corredo delle fatture presentate dalle imprese. Esempio pratico di dichiarazione di buona esecuzione: "In riferimento alla fattura n.____ del ____ si dichiara che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed entro i tempi contrattuali previsti. Tenendo conto delle opere eseguite, si conferma la corrispondenza del lavoro svolto, con quanto fatturato, ai fini del pagamento". VISTO IL DIRETTORE DEI LAVORI (Timbro e sua firma). Con l'occasione si chiede se, tale previsione normativa, possa analogamente estendersi anche ai servizi e forniture d'importo inferiore ad € 40.000 + IVA con la differenza di attestazione da parte del RUP oppure del DEC qualora nominato, in luogo del DL.

Risposta:

La disposizione di cui all’allegato II.14, comma 11 bis da voi richiamata trova applicazione per i lavori; infatti la norma è inserita nel Capo I “Dell’esecuzione dei contratti dei lavori”, ed essendo una disposizione a carattere speciale non è suscettibile di interpretazione estensiva. Per l’esecuzione dei contratti di forniture e servizi occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo II dello stesso allegato II.14, ed in particolare all’art. 38.