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Procedura negoziata senza bando: attenzione all'irragionevole limitazione della concorrenza

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha dichiarato illegittima la scelta di una ASL di utilizzare una procedura negoziata senza bando per l'affidamento della fornitura triennale di ausili per stomia del valore di oltre 26 milioni di euro.

Con la delibera n. 114 del 26 marzo 2025, l'ANAC ha accolto l'istanza di parere precontenzioso presentata da un operatore economico del settore, rilevando diversi profili di illegittimità nella procedura scelta dalla stazione appaltante.

In particolare, l'Autorità ha censurato l'utilizzo "anomalo" della procedura negoziata senza bando ex art. 76, comma 2, lett. b) n. 2 del Codice Appalti, basata sul presupposto dell'assenza di concorrenza per motivi tecnici. Secondo l'ANAC, tale scelta è manifestamente illogica e irragionevole, in quanto la prescrizione medica (da cui la ASL desumeva l'infungibilità dei prodotti) è successiva e non antecedente all'individuazione dei fornitori.

L'Autorità ha evidenziato che, alla luce dell'art. 1 comma 4 dell'Allegato 11 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, le stazioni appaltanti devono prediligere modalità di affidamento "aperte" alla concorrenza e al mercato per l'approvvigionamento di ausili per stomia, in modo da garantire una tipologia sia di fornitori che di prodotti la più ampia possibile, nel cui ventaglio gli assistiti possano scegliere il dispositivo più adeguato alle proprie esigenze.

È stata inoltre censurata la richiesta, a pena di esclusione, del mandato alla vendita rilasciato dalla casa madre per gli operatori diversi dal produttore. Secondo l'ANAC, tale requisito, in assenza di specifiche ragioni tecniche o di interesse pubblico, rappresenta un'irragionevole limitazione della concorrenza a vantaggio delle poche imprese produttrici in un settore già caratterizzato da oligopolio.

La decisione si pone in linea con la giurisprudenza amministrativa che, come ricordato nella delibera, ha più volte affermato la necessità di procedure aperte e competitive per l'acquisizione di dispositivi medici, anche quando destinati a specifiche esigenze degli assistiti. In particolare, il TAR Puglia ha sottolineato come il D.P.C.M. del 2017 miri proprio ad aprire il mercato alla concorrenza attraverso procedure ad evidenza pubblica.

L'ANAC ha quindi invitato la ASL a ritirare gli atti di gara e a valutare l'indizione di una procedura ordinaria, eventualmente nella forma dell'accordo quadro multi-fornitore, più idonea a contemperare le esigenze di personalizzazione delle forniture con i principi di concorrenza e massima partecipazione.

La decisione ribadisce quindi la necessità di procedure competitive anche per l'acquisizione di dispositivi medici destinati a specifiche esigenze terapeutiche, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.