Procedura di contabilizzazione dei mutui
La Corte Conti Marche, con deliberazione n. 52/2023 ha rilevato il non conforme (ai principi contabili) comportamento di ente locale nei criteri di contabilizzazione dei mutui.
Nei casi in cui – rileva la Sezione - la “Cassa depositi e prestiti (o altro istituto finanziatore)” renda le somme mutuate “immediatamente disponibili” in “apposito conto intestato all’ente” mutuatario, le stesse si intendono “immediatamente esigibili” e “devono essere accertate e riscosse”. Pertanto, anche in tali casi, l’entrata è “interamente accertata e imputata nell’esercizio in cui le somme sono rese disponibili” e “a fronte dell’indicato accertamento, l’ente registra, tra le spese, l’impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell’ente, consentendo la rilevazione contabile dell’incasso derivante dal prestito. A fronte dell’impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l’accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito”, a tal fine movimentando, rispettivamente, le uscite del Titolo III e le entrate del Titolo V.
La Sezione invita pertanto l’Ente alla corretta applicazione di tali regole contabili, le quali escludono la reimputazione degli accertamenti delle entrate derivanti dall’accensione di mutui e prevedono, semmai, soltanto la reimputazione degli impegni di spesa di investimento con essi finanziati, movimentando, ove ne ricorrano i presupposti, il FPV o, altrimenti, facendo confluire le somme non impegnate tra le quote vincolate del risultato di amministrazione.