Procedura concorsuale della partecipata: occorre verificare le responsabilità
Nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024, la Procuratore Generale della Corte dei conti ha evidenziato come, negli ultimi decenni, l'"organizzazione delle amministrazioni pubbliche” abbia visto l'affermarsi sempre più del “ricorso a società a partecipazione pubblica o ad altri organismi associativi per lo svolgimento di attività istituzionali o, comunque, per la realizzazione di compiti di pertinenza degli enti pubblici”.
Rispetto alle responsabilità attribuibili ai soggetti preposti alla gestione ed al controllo di tali soggetti, viene in particolare richiamata la disciplina dettata dal D.lgs. 175/2016 per le società a partecipazione pubblica, ove si rilevano, tra le tante, anche disposizioni in merito all’individuazione “e delimitazione delle responsabilità patrimoniali, sia dei soggetti destinati a gestire la società che di quelli che, all’interno dell’ente pubblico, sono stati individuati come titolari dei poteri di indirizzo e controllo, propri dei soci (artt. 12 e 9)”.
Sul tema è importante evidenziare come, da tale normativa, si evinca che “sul soggetto preposto alla gestione della partecipazione incombono oneri di indirizzo, vigilanza e controllo, necessari per la salvaguardia del valore della quota e, in ultima analisi, del patrimonio dell’ente pubblico, che è pregiudicato anche nei casi di insolvenza della società partecipata (art. 14 del D.Lgs. n. 175 del 2016), i quali comportano l’azzeramento del valore della partecipazione”. Con specifico riguardo rispetto a quest’ultima fattispecie “in caso di procedura concorsuale, l’ente pubblico è tenuto a verificare se la responsabilità sia ascrivibile ai soggetti che hanno amministrato la società, a coloro che hanno promosso la costituzione dell’organismo partecipato o che non hanno vigilato sulla sua attività o, ancora, a circostanze esterne, assumendo le conseguenti determinazioni (denuncia alla Procura contabile o azione di responsabilità, nei casi di danni cagionati da amministratori di società non in house)”.