Procedura aperta per affidamento di un appalto di lavori di importo inferiore ad € 1.000.000 – il parere ANAC
Rispondendo ad una nota di una Pubblica Amministrazione con la quale veniva richiesto all’ANAC di esprimersi in ordine alla possibilità di ricorrere ad una procedura aperta per l’affidamento di un appalto di lavori di importo inferiore ad euro 1.000.000,00 alla luce delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 36/23, l’Autorità ha rilasciato in data 13 marzo 2024 il Parere in Funzione Consultiva n. 13 con cui è stato precisato che dal tenore letterale dell’art. 50 del D.lgs. 36/2023, rubricato “Procedure per l’affidamento” non è possibile evincere “chiaramente se possa ritenersi consentito il ricorso alle procedure ordinarie di affidamento in via generale per tutti i contratti sotto soglia o se tale opzione debba ritenersi limitata al caso contemplato nel comma 1, lett. d)” della medesima norma il quale prevede per le stazioni appaltanti la possibilità di affidare contratti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14, mediante “procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro”.
Al fine di risolvere il dubbio interpretativo, l’Autorità ha premesso che nella Relazione Illustrativa del Nuovo Codice è stato evidenziato che “l’art. 50 disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea riprendendo nella sostanza, con alcune modifiche lessicali e alcune puntualizzazioni contenutistiche innovative, il testo dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 (…)” osservando, quindi, l’esistenza di una continuità tra le due normative e specificando che “già in relazione alle previsioni del d.l. 76/2020 sopra citate, questa Autorità aveva espresso avviso in ordine alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie anche per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie”.
Dalle suesposte osservazioni e sulla base dei chiarimenti forniti con la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 298 del 20 novembre 2023, in tema di “Procedure per l'affidamento ex art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 - Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie” l’ANAC, con il parere in esame, ha affermato che “deve ritenersi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 50 del d.lgs. 36/2023 (anche) il ricorso alle procedure ordinarie previste nel Codice, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi” rimettendo, pertanto, alla Stazione Appaltante ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie concreta, sulla base dell’indirizzo generale fornito dall’Autorità stessa.