Principio di rotazione, nessuna deroga
Il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha risposto in data 18 luglio 2024 (parere n. 2661/2024) a quesito in materia di principio di rotazione.
DOMANDA:
Considerato che l’art.48 del D.Lgs.36/2023 stabilisce che l’affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria avviene nel rispetto dei principi di cui al Libro I Considerato che l’art.4 del D.Lgs.36/2023 stabilisce che le disposizioni del codice si applicano nel rispetto dei principi di cui agli artt.1, 2 e 3 che assumono quindi una valenza di “super principi” superiore a quella del principio di rotazione. Richiamato il principio del risultato sancito dall’art.1 che costituisce attuazione, nel settore sei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia e economicità, SI CHIEDE se il divieto di affidamento al contraente uscente stabilito dal principio di rotazione possa essere superato non solo nel caso di concomitante presenza delle condizioni di cui all’art.49 comma 4 (struttura del mercato/effettiva assenza di alternative/accurata esecuzione del precedente contratto) ma altresì per ragioni di economicità (contra, in relazione all’art.36 D.Lgs.50/2016, TAR Toscana n.98/2023 “…insufficiente a giustificare detta deroga risulta il fatto che si trattasse dell’offerta più vantaggiosa per economicità ed efficacia”)
RISPOSTA
Si premette che nel nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 31.03.2023, n. 36) per la prima volta è stato inserito un articolo dedicato specificamente al principio di rotazione, l’art. 49. Come ha evidenziato il Consiglio di Stato nella Relazione Illustrativa al nuovo Codice, l’art. 49 disciplina le modalità operative del principio di rotazione, che costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia in attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. e), della legge delega 21 giugno 2022, n. 78. Relativamente al tema posto, pertanto si rimanda all’art. 49 sopra richiamato ed in particolare al comma 2 dello stesso. La risposta è negativa.
Si ricorda, come evidenziato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1385/2024, che il fine principale del principio di rotazione è quello di scongiurare il rischio di formazione di rendite di posizione in capo ad un unico operatore economico e favorire la concorrenza tra gli operatori economici. Si rimanda al parere ANAC 58/2023.