Principio di rotazione - Affidamento diretto e indagine di mercato aperta a tutti
Il TAR Calabria con sentenza n. 848 del 29.5.2024 si è occupato di una vicenda in cui veniva richiesto l’annullamento di un avviso pubblico per l’affidamento di assistenza tecnica ed informatica, nonché degli ulteriori atti con richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto e subentro.
La ricorrente, risultata affidataria dei due ultimi appalti del descritto servizio di assistenza tecnica ed informatica, esponeva che in data anteriore all’avviso pubblico era stata invitata, insieme ad altri operatori economici, a presentare un preventivo per un affidamento in via diretta dello stesso servizio ex art. 50, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 36/2023 e, pertanto, l’amministrazione avrebbe in data successiva pubblicato, senza revocare il precedente bando, il nuovo avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato, sempre per la stessa commessa e senza limitazioni alla partecipazione.
La prima censura della ricorrente è relativa all’illegittimità del mancato affidamento del servizio previsto nel primo avviso pubblico, per omessa partecipazione alla selezione di altri operatori economici invitati, così da escludere la lesione del principio di rotazione, mentre la seconda è volta a sostenere che la stazione appaltante avrebbe in modo illegittimo impedito la sua partecipazione alla procedura selettiva indetta con il secondo avviso in quanto aperta a tutti gli interessati.
Il TAR ha ritenuto di rigettare la prima doglianza osservando che “la stazione appaltante rispetto all’avviso per l’affidamento diretto del 17.10.2024 (ndr il primo avviso) ha correttamente applicato il principio di rotazione ex art. 49 D. Lgs. n. 36/2023, che non consente un terzo affidamento consecutivo, principio vigente per le commesse pubbliche di importo inferiore alle soglie europee, pari a 140.000,00 euro per gli appalti di servizi come nella fattispecie” precisando, inoltre, che non ricorrono nemmeno “le ipotesi derogatorie evincibili dal combinato disposto degli artt. 49, commi 5, 6, 50, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, individuate nell’importo dell’appalto inferiore a 5.000,00 euro, nelle condizioni di mercato che impongano di reinvitare il contraente uscente e nella previsione di procedure negoziate di cui alle lett. c), d), e) del richiamato art. 50, comma 1”.
Relativamente al secondo motivo di impugnazione il TAR ha invece precisato che “occorre premettere che il principio di rotazione non si applica, come precisato nelle Linee Guida A.n.a.c., qualora il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non disponga alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 31 marzo 2023, n. 5555)” in applicazione di detto principio ermeneutico il Collegio ha rilevato che nel caso in esame “emerge come l’avviso pubblico del 14.11.2023 (ndr il secondo avviso) non abbia integrato un affidamento diretto, essendo in esso prevista una selezione aperta a tutti e basata sul criterio dell’offerta più congrua e conveniente, così da escludere una potenziale lesione del principio di rotazione”.
In relazione alla seconda doglianza, pertanto il TAR ha ritenuto fondata la domanda “con conseguente annullamento dell’avviso pubblico del 14.11.2023 (ndr il secondo avviso), nella parte in cui ha precluso alla ricorrente la partecipazione alla procedura selettiva, nonché delle successive determinazioni attuative” ritenendo che “Si impone pertanto il vaglio della domanda di risarcimento del danno per equivalente”.