Principio di risultato, principio di fiducia e reciprocità
Il TAR Campania con sentenza n. 427/2025 del 15 gennaio, decidendo sull’annullamento dell’aggiudicazione per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici a servizio di una struttura ospedaliera, ha ribadito la reciprocità che caratterizza il principio di fiducia.
Il Collegio ha in primo luogo evidenziato l’esigenza di coniugare il principio di risultato con il principio della fiducia, ex art. 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, “principi che sono “avvinti inestricabilmente”: Cons. Stato - sez. V, 19/11/2024 n. 9254, da ultimo” precisando che “l’art. 2, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023 richiama il principio del risultato; al pari di esso, il principio della fiducia è valevole come criterio orientativo nell’interpretazione degli atti di gara, anche per le procedure anteriori al d.lgs. n. 36/2023”.
Il TAR occupandosi in particolare del principio di risultato evidenza che nella propria giurisprudenza “non si tratta, peraltro, di una fiducia unilaterale o incondizionata. La disposizione precisa infatti che la fiducia è reciproca e, dunque, investe anche gli operatori economici che partecipano alle gare. È legata a doppio filo a legalità, trasparenza e correttezza, rappresentando, sotto questo profilo, una versione evoluta del principio di presunzione di legittimità dell'azione amministrativa” (sentenza della sez. V del 6/5/2024 n. 2959).
Il Giudicante, inoltre, ritiene che detta fiducia reciproca rende “l’azione amministrativa più “fluida”, superando gli steccati tra parte pubblica e privata e facendo sì che si instauri un’interrelazione tra i soggetti della procedura che, reciprocamente, ripongono per l’appunto la propria “fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici” (art. 2, cit.)” e che “declinato in termini propositivi, il principio della fiducia opera in favore di un positivo coordinamento tra i soggetti, rendendo il concorrente “corresponsabile” del perseguimento del fine a cui è preordinata l’azione amministrativa, “compenetrato” nel ruolo di soggetto fattivamente operante verso l’obiettivo da raggiungere”.