Principio di fiducia reciproca ed esclusione per omessa dichiarazione su debiti fiscali e previdenziali pendenti
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4168/2024 ha precisato alcuni punti rilevanti in tema di principi di fiducia, correttezza e buona fede correlati all’esclusione per omessa dichiarazione di rilevanti debiti fiscali e previdenziali pendenti, pronunciandosi sull’appello interposto da una società nei confronti della quale veniva riscontrata una dichiarazione effettuata con l’offerta originariamente presentata in cui emergeva l’assolvimento tutti gli obblighi fiscali e previdenziali, mentre, con la conferma dell’offerta definiva la propria posizione evidenziando una grave situazione debitoria.
In primo luogo il Collegio ha rilevato come già in fase di gara, che si configura dal punto di vista civilistico come proposta negoziale la quale deve essere ispirata da lealtà e correttezza, “il concorrente deve osservare un comportamento trasparente, che consenta alla stazione appaltante di valutarne l’affidabilità nella prospettiva dell’eventuale affidamento della commessa pubblica” osservando altresì “che il principio era già immanente al precedente sistema governato dal previgente Codice degli appalti pubblici ed è stato ora codificato dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, agli articoli 2 e 16 (fiducia reciproca) e 4, 9 e 18 (buona fede e tutela dell’affidamento)” escludendo che possa ritenersi “equipollente a quanto previsto per l’ammissione alla gara la dichiarazione di non essere la società decaduta dal piano di rateizzazione”, come invece sostenuto in appello, posto che “indipendentemente dalla nascita di una nuova obbligazione col fisco in ragione della richiesta di rateizzazione, l’operatore economico era tenuto a comunicare i rilevanti debiti fiscali e previdenziali pendenti (tuttora e) al momento della presentazione dell’offerta”.
Il Consiglio di Stato, infatti, richiama la costante giurisprudenza secondo cui “la circostanza dell’intervenuto saldo, o almeno della rateazione, dei debiti tributari da parte del concorrente non comporta l’annullamento del provvedimento di esclusione, in quanto ormai privo di ragion d’essere, valendo per i provvedimenti amministrativi il principio tempus regit actum, secondo cui la legittimità del provvedimento deve essere valutata in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, con conseguente irrilevanza delle circostanze successive, che non possono incidere ex post su precedenti atti amministrativi” (Cons. Stato, sez. VII, 18 ottobre 2022, n. 8875; id., 26 aprile 2022, n. 3192; id., sez. II, 21 giugno 2021, n. 4759; id., 8 marzo 2021, n. 1908; id., sez. III, 18 aprile 2011, n. 2384).
Nella sentenza in esame, infine, viene specificato che a nulla rileva il fatto che la società appellante fosse stata ammessa alla rateizzazione per tutti i debiti complessivamente avuti nei confronti del fisco in data successiva al termine fissato per la presentazione dell’offerta, così facendo ha infatti omesso di “informare la stazione appaltante sullo stato debitorio in cui versava con riferimento ad anni di imposta di molto precedenti e di cui ha messo a parte la Regione solo con la (successiva) conferma dell’offerta” facendo emergere “un comportamento […] non conforme ai canoni cui l’operatore economico deve ispirarsi ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettere c-bis) ed f-bis) del d.lgs. n. 50/2016 nel partecipare alla procedura di evidenza pubblica bandita dalla stazione appaltante, con la quale dovrà, in caso di aggiudicazione a seguito del procedimento di gara, concludere un contratto che regolamenta e disciplina le reciproche obbligazioni, rispettando il principio generale di buona fede e correttezza, di impianto civilistico”