Principio della prudenza, pilastro della competenza finanziaria e della competenza economica
Il principio della prudenza, asimmetrico, porta a iscrivere le entrate, le attività, i ricavi secondo ragionevole certezza, mentre porta a iscrivere le spese, le passività, i costi secondo grado di probabilità. E' un principio a tutela dei terzi.
Il principio della prudenza non è rilevato nei principi contabili internazionali e tantomeno nei principi fiscali di determinazione del reddito imponibile, derivato dal bilancio civilistico, Obiettivo del fisco non è certo ridimensionare l'imponibile, semmai il contrario per questo non si applica il principio della prudenza; mentre l'obiettivo della tutela dei terzi (e di fatto dell'ente / azienda stessa) è diretto a ridimensionare le attività (non sottostimare) e a rilevare (non sopravalutare) tutte le passività.
La Corte Conti Trentino Alto Adige, con delibera n. 50/2024, ha evidenziato che le poste di entrata iscritte nel bilancio di previsione devono essere, prima di tutto, formulate seguendo il principio della prudenza, nel senso che, in fase di programmazione, devono trovare espressione soltanto le componenti che, ragionevolmente, saranno disponibili nell’anno di riferimento. In fase consuntiva, il rispetto del principio richiede che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre le componenti negative devono essere contabilizzate e, quindi, rendicontate, anche se non definitivamente realizzate (ad esempio con idonei stanziamenti nei fondi passività potenziali). In altre parole, il principio della prudenza rappresenta un elemento fondamentale del processo di formazione delle valutazioni inserite nei documenti contabili del sistema di bilancio, poiché gli eventuali eccessi possono pregiudicare una corretta e veritiera rappresentazione delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e, quindi, rendere il sistema di bilancio inattendibile.
In osservanza del principio di attendibilità delle previsioni, tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei e obiettivi parametri di riferimento, come anche da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse, al fine di rendere attendibili i documenti predisposti.
Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto, per la redazione del quale occorre un processo di valutazione e si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. La ridotta capacità di realizzazione delle entrate espone l’ente al rischio di non conseguire gli equilibri di bilancio, in quanto lo stanziamento, in fase previsionale, di entrate sovradimensionate, rispetto all’effettiva possibilità di acquisizione, consente anche lo stanziamento di spese e l’assunzione di impegni, che a consuntivo non trovano poi la dovuta copertura finanziaria.