Principio del risultato (art. 1 d.lgs. n. 36/2023): criterio orientativo per procedure d’appalto ante-riforma
Il TAR Campania-Napoli, Sezione prima, con sentenza n. 377 del 15 gennaio 2024 ha stabilito che il principio di risultato, pur essendo previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 36/2023, può trovare applicazioni quale principio orientativo anche in procedure d’appalto non regolate dal nuovo Codice degli Appalti.
Il fulcro della vicenda, da cui trae origine la pronuncia in commento, è rappresentato dalla legittimità degli atti di gara riguardo la previsione in ordine ai criteri ambientali minimi (c.d. CAM). Tra le varie doglianze della ricorrente viene dedotto che “l’Amministrazione abbia genericamente fatto riferimento alle norme sui CAM, senza però procedere ad una concreta e articolata applicazione delle regole ad essi relative”.
Sul punto il Collego afferma che “allorquando il bando contenga un puntuale riferimento ai decreti ministeriali (corredando la disposizione sulla sostenibilità ambientale con specifiche prescrizioni, per particolari prestazioni), l’onere di diligenza impone al concorrente di adeguare la propria offerta ai criteri ambientali minimi che la stazione appaltante non ha trascurato, e che l’operatore economico è così messo in grado di conoscere e valutare, per formulare un’offerta consapevole” operando compiutamente il meccanismo di eterointegrazione “corrispondendo allo spirito che informa l’intera normativa sui criteri minimi ambientali, la quale si proietta sulla diretta cogenza delle relative regole, il cui rigoroso rispetto si impone anche ai concorrenti, “tenuti, come la stazione appaltante, alla loro applicazione” (sentenza n. 2795/2023, cit.)” e sottolineando, infine, l’inutilità di imporre all’Amministrazione la mera trascrizione della normativa in materia.
Ad avviso del Collegio detta conclusione è coerente con il principio di risultato il quale “ancorché fissato ora dall’art. 1 del nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il d.lgs. n. 36/2023 […] può valere come criterio orientativo per i casi […] in cui debba essere risolto il dubbio sulla sorte della legge di gara, che non può dirsi assolutamente mancante di prescrizioni inderogabili”.
In buona sostanza detto principio, se considerato come criterio orientativo, è per sua natura applicabile “anche per le procedure di appalto non rette dal d.lgs. n. 36/2023”, il Collegio, infatti, sostiene l’esigenza di privilegiare l’effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell’azione pubblica, considerando i fattori sostanziali dell’attività amministrativa “escludendo che la stessa sia vanificata, in tutti quei casi in cui non si rinvengano obiettive ragioni che ostino al suo espletamento”.
Nel caso esaminato, pertanto, viene fatta salva la legge di gara e garantito lo svolgimento della procedura di appalto, poiché a tale risultato non si frappongono esigenze dettate dalla preminente tutela delle ragioni del concorrente, posto che dalla “formulazione specifica degli atti di gara, l’operatore economico non potesse dirsi inconsapevole delle modalità attraverso cui formulare la propria offerta”.