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Prima di applicare avanzo libero, bisogna certificare FCDE

Pur in un anno, come il 2022, caratterizzato dalla maggiore flessibilità nell’utilizzo dell’avanzo libero e dal possibile svincolo di quote vincolate, come consentito dai recenti DL 4/2022; DL 21/2022; DL 50/2022, non viene meno la regola evidenziata nel principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi al paragrafo 3.3 secondo la quale “Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione”.

Per poter applicare avanzo libero, quindi, oltre alla verifica della quota disponibile a seguito della certificazione Fondi Covid, occorre attestare ulteriormente nella parte narrativa della delibera e nel parere dell’organo di revisione, la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri accantonamenti.

Particolarmente rilevante è la verifica del FCDE in quanto, pur avendo approvato il rendiconto 2021 pochi mesi fa, il Comune potrebbe trovarsi ad affrontare una situazione difficile per squilibrio in conto residui, determinato dal peggioramento della situazione creditoria (in termini di capacità di incasso) e dalla rateizzazione di residui attivi che hanno alimentato lo stesso risultato 2021, pur al netto della quota già accantonata.