Prima delle elezioni il Consiglio comunale si ferma
Il 9 giugno 2024 sono previste le elezioni comunali. Il periodo bianco decorre dal 24 aprile 2024, da rispettare rigorosamente per non incorrere nel rischio di influenzare gli elettori.
Ma in cosa consiste tale divieto? E’ vietato portare in deliberazione tutti gli atti di competenza del Consiglio e della Giunta? La risposta emerge dalla norma, dalle delibere Corte Conti, dalla giurisprudenza. La Giunta può andare avanti; il Consiglio NO, a meno di atti urgenti ed indifferibili, come rileva l’art. 38 comma 5 TUEL “I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”.
Il Ministero dell’Interno, in un parere in data 19 luglio 2018 ha confermato che ai sensi dell’art. 38, comma 5, i consigli comunali durano in carica per un periodo di cinque anni sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. La previsione legislativa in esame trae la propria ratio ispiratrice dalla necessità di evitare che il consiglio comunale possa condizionare la formazione della volontà degli elettori adottando atti aventi natura cosiddetta “propagandistica”, tali da alterare la par condicio tra le forze politiche che partecipano alle elezioni amministrative.
In particolare, il Viminale ha rilevato quanto segue, nel citato parere:
Alcuni consiglieri del comune in oggetto hanno prospettato doglianze circa la prosecuzione dell’esame delle osservazioni e delle controdeduzioni al regolamento urbanistico, da parte del consiglio comunale, successivamente alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.
Secondo quanto osservato dagli esponenti, l’esame di tali atti da parte del consiglio comunale sarebbe impedito proprio dal disposto dell’art 38, comma 5, citato, stante l’assenza di un termine perentorio per l’adozione del regolamento urbanistico ed in considerazione della natura tipicamente discrezionale delle deliberazioni in parola destinate ad incidere sul futuro del territorio
Come noto, ai sensi del richiamato art. 38, comma 5, i consigli comunali durano in carica per un periodo di cinque anni sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. La previsione legislativa in esame trae la propria ratio ispiratrice dalla necessità di evitare che il consiglio comunale possa condizionare la formazione della volontà degli elettori adottando atti aventi natura cosiddetta “propagandistica”, tali da alterare la par condicio tra le forze politiche che partecipano alle elezioni amministrative.
La prevalente giurisprudenza precisa che la preclusione disposta dalla citata norma opera solamente con riguardo a quelle fattispecie in cui il consiglio comunale è chiamato ad operare in pieno esercizio di discrezionalità e senza interferenze con i diritti fondamentali dell’individuo riconosciuti e protetti dalla fonte normativa superiore.
Quando invece l’organo consiliare è chiamato a pronunciarsi su questioni vincolate nell’an, nel quando e nel quomodo e che, inoltre, coinvolgano diritti primari dell’individuo, l’esercizio del potere non può essere rinviato (TAR Puglia n. 382/2004).
E’ stato precisato, inoltre, che il carattere di atti urgenti e improrogabili possa essere riconosciuto agli atti “… per i quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, superato il quale viene meno il potere di emetterli, ovvero essi divengono inutili, cioè inidonei a realizzare la funzione per la quale devono essere formati … o hanno un’utilità di gran lunga inferiore ” (T.A.R. Veneto 1118 del 2012).
In ordine alla sussistenza del presupposto della urgenza ed improrogabilità, è stato osservato che lo stesso …“costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, se non sotto il limitato profilo della inesistenza del necessario apparato motivazionale, ovvero della palese irrazionalità od illogicità della motivazione addotta” (sentenza Tar Friuli Venezia Giulia n. 585 del 2006, confermata in appello dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6543/2008).
Come indicato nella circolare di questo Ministero n. 2 del 7 dicembre 2006, va rilevato che l’esistenza dei presupposti di urgenza ed improrogabilità deve essere valutata caso per caso dallo stesso consiglio comunale che ne assume la relativa responsabilità politica, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l’amministrazione comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere.
Per quanto concerne la specifica problematica evidenziata, si prende atto che l’organo assembleare ha motivato la necessità di proseguire i lavori propedeutici all’approvazione del regolamento urbanistico, aderendo alle osservazioni tecniche espresse dal dirigente competente circa la necessità di pervenire all’approvazione di tale regolamento entro il 24 luglio 2018. Pertanto si ritengono sussistenti le ragioni giustificative della prosecuzione dei lavori assembleari successivamente alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.