Previdenza complementare e personale ausiliario
ARAN ha risposto al seguente quesito: La disciplina inerente alla previdenza complementare di cui all’art. 56 quater, comma 1 lett. a), del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, alla luce degli articoli 12 - 12bis e 208 del D. Lgs. 285/1992, può essere estesa al personale ausiliario cui vengono attribuite funzioni di vigilanza pur non essendo inquadrati nei ruoli della Polizia Locale?
Con riferimento al quesito in oggetto è orientamento consolidato di questa Agenzia che, come indicato all’art. 56 bis del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, il Titolo VI, rubricato “Sezione per la Polizia Locale”, in cui è inserita la norma relativa ai contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare finanziati dai proventi delle violazioni del codice della strada (art. 56 quater comma 1 lett. a), si applica esclusivamente al personale della “polizia locale”, inteso in senso stretto del termine. Si ritiene, pertanto, che l’identificazione del suddetto personale sia da rinvenire nella legge quadro sulla Polizia Locale di cui alla L. 65/1986 e ss.mm.ii.
Sulla questione, si è espressa in tal senso anche che la Corte dei Conti, Sezione per l’Emilia-Romagna con la deliberazione n. PAR/24/2022.