Prestiti flessibili grandi opere cassa dd.pp.
In Gazzetta Ufficiale è pubblicata modifica alla Circolare Cassa depositi e prestiti n. 1280 del 27 Giugno 2013 recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti società per azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003, n. 326, da parte di enti locali di cui al D.Lgs. 18-8-2000, n. 267”.
E’ stato aggiornato il capitolo n. 8 Prestiti flessibili grandi opere.
Il prestito flessibile grandi opere ("PFGO") è rivolto a comuni, province e città metropolitane ed è finalizzato ad agevolare la realizzazione di nuovi investimenti in infrastrutture di rilevanti dimensioni. Al PFGO si applica la procedura di finanziamento prevista per il prestito ordinario, sia per quanto attiene all'istruttoria che al perfezionamento del contratto.
Al PFGO si applica altresì la disciplina del prestito ordinario CDP relativa agli interessi di mora alla pubblicità, alla cessione totale o parziale del contratto. Sono finanziabili mediante il PFGO esclusivamente le spese relative alla realizzazione di investimenti in infrastrutture di rilevanti dimensioni, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il PFGO potrà essere richiesto sino al 31 dicembre 2028.
L'importo minimo del progetto da finanziare, in tutto o in parte, mediante il PFGO, é pari ad euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni). L'importo minimo del PFGO é pari ad euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni).