Prestazioni educative con obbligo di fattura (salvo dispensa per le operazioni esenti)
In due consulenze giuridiche (la n. 5 e la n.6) l'Agenzia delle entrate precisa che "le prestazioni didattiche, laddove ricorra l'obbligo di certificazione, devono essere documentate solo con fattura di cui all'articolo 21 o 21 bis, del decreto IVA - elettronica tramite SDI ex decreto legislativo n. 127 del 2015 - non essendo riconducibili tra le operazioni di cui al successivo articolo 22 del medesimo decreto, per le quali è consentita la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'articolo 2 del citato d.lgs. n. 127 (v. in particolare n. 5/2021).
Qualora l'operatore rientri tra quelli che possono beneficiare del regime di esenzione di cui al citato articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto IVA, ed abbia fatto espressa richiesta di essere dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, ai sensi del citato articolo 36-bis, il medesimo può:
-annotare i corrispettivi incassati nel libro giornale (non avendo l'obbligo di tenere il registro IVA vendite);
-rilasciare una "Quietanza di pagamento" quale giustificativo del corrispettivo pagato, sulla quale va apposta la marca da bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro.
Fermo restando gli altri adempimenti, quindi:
-rilasciare fattura elettronica, se richiesta dal cliente prima del pagamento del corrispettivo;
-registrare gli acquisti;
-osservare gli ordinari obblighi IVA per le altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.
Con riferimento però alle prestazioni rese nei confronti degli enti di formazione, nella consulenza n. 6/2021 l'Agenzia chiarisce che l'acquisto di servizi resi dagli Enti Certificatori con sede in Gran Bretagna, oggi Stato extra UE, specificamente per l'acquisto dei servizi (test) tesi alla Certificazione delle competenze in lingua inglese (per esempio dall'Università di Cambridge), non possono beneficiare del requisito dell'esenzione di cui all'art. 10 n. 20. L'esenzione IVA riflette unicamente le prestazioni che vengono rese da scuole, istituti o altri organismi con gli specifici requisiti soggettivi e non anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli stessi.
Quindi, l'ente/scuola, trattandosi di un'operazione effettuata da un soggetto passivo residente fuori dall'Unione Europea, sarà pertanto tenuta ad adempiere l'imposta con l'autofatturazione dell'operazione secondo il meccanismo del reverse charge, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del Decreto IVA, nonché ad adempiere agli obblighi conseguenti previsti dall'articolo 21 e seguenti dello stesso Decreto IVA, anche avendo esercitato la dispensa per operazioni esenti ex art. 36bis.
L'Agenzia riprende, quindi, gli obblighi dei cessionari con riferimento alle autofatture (emissione ed annotazione nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione ed annotazione nel registro acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione) precisando che trattandosi di prestazione resa da un soggetto non residente, l'ente/scuola ha facoltà di avvalersi o meno del sistema di interscambio - SDI per l'emissione dell'autofattura. Laddove decida di emette un'autofattura cartacea o elettronica extra SDI, l'ente/scuola è obbligato a comunicare i dati dell'operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell'imposta, tramite l'esterometro.
La consulenza giuridica appare di particolare importanza per le prestazioni educative o didattiche rese anche da parte dei Comuni, considerato che spesso gli incassi sono trattati come corrispettivi a prescindere dal fatto che si sia esercitata o meno la dispensa per operazioni esenti. Sul punto, era stata a suo tempo emanata la circolare n. 18/360068 del 22/5/1976 che aveva consentito agli enti locali" ...., in attesa della emanazione del decreto previsto dall’art. 22, l’ applicazione relativamente alle prestazioni di servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza ed importo limitato, delle particolari disposizioni di cui al citato art. 22, concernente la obbligatorietà dell’ emissione delle fatture soltanto a richiesta dei clienti. Conseguentemente, l’annotazione dei corrispettivi riscossi dovrà essere effettuata nei modi e termini indicati dall’art. 24.”