Presidio sui servizi pubblici locali, la Corte conti verifica l'attuazione di monitoraggio e ricognizione
Il Decreto di riordino sui servizi pubblici locali ex Dlgs 201/2022 prevede all’art. 28 una costante vigilanza sui servizi pubblici locali con rilevanza economica affidati a terzi (quelli gestiti in economia rientrano nel controllo di gestione dell’ente) da parte di tutti gli enti locali, a prescindere dal numero di abitanti.
Il successivo art. 30 prevede invece una ricognizione periodica per Comuni e Unioni di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, Province, Città metropolitane, Ambiti ottimali, Bacini, Distretti.
Gli enti devono strutturarsi in tale senso, viste anche le indicazioni della Corte dei Conti Sezione Autonomie delibera n. 3/2024, che nel definire le linee guida 2024 ha invitato tutte le Sezioni regionali di controllo Corte Conti a verificarne lo stato di attuazione.
Delfino & Partners affianca gli enti locali nello svolgimento dei relativi adempimenti. E’ necessario prenotarsi tempestivamente, visti i tempi ristretti.
L’art. 28. (Vigilanza e controlli sulla gestione) dispone:
1.Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.
2.La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
3.Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio. L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.
4.L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3.
L’art. 30 (Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali) dispone:
1.I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.5
2.La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, Art. 20. - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche