Presidente di partecipata non può amministrare altra società affine
ANAC ha contestato con delibera n. 296/2022 la simultaneità di incarichi in capo al Presidente del Consiglio di amministrazione di un’azienda a partecipazione totalmente pubblica che gestisce la raccolta e gestione dei rifiuti, che svolgeva anche il ruolo di amministratore delegato di un’altra società pubblica, che svolge il medesimo compito. Pertanto il Presidente è immediatamente decaduto dall’incarico. Non rileva il fatto che l’incarico del presidente sarebbe stato conferito “senza deleghe gestionali”.
ANAC riscontra che nello svolgimento dell’attività istituzionale di vigilanza, dalla consultazione dei siti istituzionali degli enti interessati e delle visure camerali, emergeva che il sig. omissis aveva ricoperto e/o ricopriva alcuni incarichi astrattamente rilevanti ai fini del d.lgs. 39/2013, su cui pertanto veniva condotta specifica istruttoria al fine di verificare il possibile ricorrere delle seguenti ipotesi di inconferibilità:
1) ex art. 7, comma 2, ultima parte, lett. d), del d.lgs. 39/2013, fra l’incarico di Amministratore Unico di omissis e il precedente incarico di Presidente del CdA di omissis;
2) ex art. 7 comma 2, ultima parte, lett. d), del d.lgs. 39/2013, fra l’incarico Amministratore Unico di omissis e i precedenti incarichi di Presidente del CdA di omissis e di Amministratore Unico di omissis;
3) ex art. 7, comma 2, ultima parte, lett. d), del d.lgs. 39/2013, fra l’incarico di Presidente del CdA di omissis e i precedenti incarichi di Presidente del CdA di omissis, di Amministratore Unico di omissis e di Amministratore Unico di omissis.
Pertanto, con nota del 21.02.2022 veniva avviato un procedimento di vigilanza, onde poter valutare in contraddittorio l’eventuale sussistenza, in capo al sig. omissis, dell’ipotesi di inconferibilità, ex art. 7, comma 2, ultima parte, lettera d), del d.lgs. n. 39/2013, dell’incarico di Presidente del CdA di omissis, attribuito all’Amministratore Unico della società omissis, assegnando il termine di 30 gg per l’invio di memorie e controdeduzioni.
Con nota del 17.03.2022, il RPCT di omissis riscontrava la comunicazione di avvio del procedimento dell’Autorità, sostenendo l’inapplicabilità dell’art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 alla fattispecie in esame, ritenendo che l’incarico di Presidente di omissis sarebbe stato conferito “senza deleghe gestionali”.