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Presentazione dell'attività svolta dalla BDAP

La Commissione Arconet nella seduta del 18 settembre u.s. ha analizzato l’attività svolta dalla BDAP nell’ultimo anno, per l’acquisizione dei bilanci degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali. La costante attività della BDAP sui dati contabili acquisiti ha consentito un costante innalzamento della qualità dei dati presenti nella banca dati che costituisce un prezioso patrimonio di informazioni contabili disponibile sia alle Pubbliche Amministrazioni sia ai privati.

Come negli anni precedenti, la presentazione è articolata in tre parti, e in dettaglio riguardano:

-la situazione di invio dei bilanci armonizzati alla BDAP;

-l’analisi dei controlli effettuati dalla BDAP sui bilanci, l’evoluzione dei controlli e delle attività previste nel 2024;

-i prossimi sviluppi, con particolare riguardo all’estensione del progetto “Approvazione Rendiconto inviato alla BDAP”, a seguito della conclusione della relativa sperimentazione avviata nel 2022.

La prima parte della presentazione conferma i dati positivi riguardanti la situazione di invio alla BDAP di Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, prossimi alla percentuale del 100% e conferma altresì che, anche a causa dell’assenza di sanzioni, la situazione di invio degli altri enti non risulta ancora soddisfacente

Nell’analisi della situazione di invio degli enti, un’attenzione particolare è stata dedicata:

- all’invio del bilancio di previsione 2024-2026 dei comuni, migliorato di circa il 10% rispetto alla corrispondente situazione di invio del bilancio di previsione 2023-2025 osservata nel mese di settembre dello scorso anno;

- ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che hanno esercitato la facoltà prevista dall’art. 232 del TUEL di non adottare la contabilità economico patrimoniale, e di elaborare lo stato patrimoniale con modalità semplificate e di non redigere il bilancio consolidato.

Dall’esame dei dati osservati, riguardanti l’esercizio 2023, il numero di tali enti risulta in costante lieve aumento rispetto agli esercizi precedenti;

- all'applicazione delle sanzioni agli enti locali che non trasmettono i bilanci allo scadere delle date previste per il rispetto dei termini di legge. Al riguardo non emergono novità rispetto alla situazione presentata lo scorso anno.

I dati presentati evidenziano anche le casistiche che hanno comportato la necessità di intervenire con le specifiche eccezioni nei casi previsti dalla normativa.

È stato in proposito ricordato che le sanzioni non si applicano agli enti in dissesto, in liquidazione e agli enti cessati.

È stato altresì richiamato l’art 8 comma 6 del DL 13 del 2023 in virtù del quale la sanzione non si applica ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR e del PNC;

- agli effetti derivanti dalle prime applicazioni comma 8-bis, del TUEL, aggiunto dall'art. 16, comma 9-bis, del decreto-legge. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, che prevede: “Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le 'Previsioni definitive di competenza' gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce”.

Al riguardo, mettendo a confronto le annualità disponibili, un’apposita slide evidenzia che, complessivamente, n. 29 enti si sono avvalsi della facoltà di non approvare il bilancio preventivo a seguito dell’approvazione del rendiconto di cui n. 14 fino al mese di settembre 2023 e n. 15 nei dodici mesi successivi tra i quali n.7 appartengono alla Regione Siciliana.

La seconda parte della presentazione, dedicata all’evoluzione dei controlli applicati dalla BDAP ai dati contabili trasmessi dagli enti, evidenzia che l’introduzione di nuovi controlli (prevista sempre inizialmente in modalità “non bloccante”) determina un incremento iniziale del numero degli errori destinato a ridursi gradualmente nel tempo, anche grazie all’attivazione di un processo di “apprendimento”, da parte degli enti, che attenzionano le segnalazioni al fine di apportare le necessarie correzioni in alcuni casi anche ai propri sistemi informatici. L’andamento osservato, pertanto, conferma l’efficacia del metodo adottato dalla BDAP-bilanci armonizzati per innalzare la qualità dei dati trasmessi dagli enti senza pregiudicare il livello di adempienza dei dati contabili inviati alla BDAP.

Considerato l’obiettivo di far evolvere gradualmente i controlli non bloccanti in controlli bloccanti, l’analisi costante dell’esito dei controlli non bloccanti, consente di valutare la tempistica ottimale per tale evoluzione.

Pertanto, le slide dedicano un’attenzione particolare agli esiti:

-dei controlli di coerenza del bilancio di previsione e del rendiconto (interni al documento contabili e rispetto ai dati contabili analitici). Nel 2023, la verifica degli esiti dei controlli di coerenza del Bilancio Consolidato ha determinato l’evoluzione in controllo bloccante dei controlli di coerenza di tale documento contabile a partire dal Consolidato 2023 (comunicata nel corso della presentazione dell’anno scorso);

-del controllo non bloccante di validità sull’equilibrio di parte corrente del gli Schemi di Bilancio per il Bilancio di previsione, che consente l’evoluzione in bloccante di tale controllo a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028;

-del controllo di validità del codice COFOG nei DCA di rendiconto, introdotta a decorrere dal rendiconto 2022.

Da ultimo, come anticipato, con la presentazione si relaziona alla Commissione la conclusione della sperimentazione biennale del progetto “Approvazione del rendiconto inviato alla BDAP”. Alla sperimentazione hanno partecipato n. 24 enti, di cui uno solo escluso, designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall’Unione delle Province Italiane (UPI), dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), o autocandidatisi. La sperimentazione si è conclusa positivamente in occasione dell’approvazione del rendiconto 2023.

Gli enti in sperimentazione si sono dimostrati molto collaborativi e per consentire loro di personalizzare la versione grafica del rendiconto della gestione è stata realizzata la funzione

«Utilità-Gestione dati anagrafici ente», che permette di inserire o modificare le informazioni anagrafiche dell’ente che andranno a comporre la copertina iniziale del rendiconto di gestione elaborato dal sistema BDAP in PDF.

Gli enti hanno molto apprezzato la possibilità di poter utilizzare il PDF scaricato dalla BDAP per procedere nell’iter di approvazione del proprio rendiconto e, in particolare, hanno apprezzato la presenza, in ogni piè di pagina della versione grafica del rendiconto, dell’indicazione riguardante il superamento dei controlli previsti dal sistema BDAP che sarà pertanto inserita anche sulla copertina.

In proposito è stato necessario ricordare agli enti che l’indicazione riguardante il superamento dei controlli della BDAP è differenziata in relazione ai controlli che il sistema ha potuto effettuare, pertanto, l’affermazione riguardante il superamento di tutti i controlli previsti dalla BDAP viene inserita, sia in ogni piè di pagina sia sulla copertina, solo se l’ente ha inviato alla BDAP sia i documenti contabili analitici (DCA) sia lo schema del bilancio (SDB).

L’approvazione del rendiconto in PDF scaricato dalla BDAP presuppone il seguente iter:

la trasmissione alla BDAP dello schema di rendiconto con lo stato di approvazione “preconsuntivo” e, previa verifica dell’assenza di segnalazioni da parte della BDAP ed eventuali interventi risolutivi, la comunicazione alla BDAP degli stati di approvazione successivi utilizzando esclusivamente l’apposita tendina relativa allo stato di approvazione senza inviare nuovamente il documento ma indicando la data e il numero della delibera di approvazione.

L’ente è tenuto a comunicare solo la modifica degli stati di approvazione obbligatori fermo rimanendo che, a sua discrezione, può indicare la data e il numero di delibera anche per tutti gli stati di approvazione compresi quelli facoltativi sempre senza la necessità di reinviare lo schema di rendiconto.

La sperimentazione ha evidenziato la necessità di interventi di natura informatica sulla BDAP, che saranno disponibili con il rendiconto 2024.

Gli enti sperimentatori, pertanto, possono continuare ad approvare i propri rendiconti utilizzando il PDF scaricato dalla BDAP contribuendo a fornire la loro preziosa collaborazione per testare le nuove procedure BDAP al fine di verificare la possibilità di estendere il Progetto a tutti gli enti a decorre dal rendiconto 2025 su base volontaria.

Da ultimo si informa la Commissione che tra gli stati di approvazione riferiti al bilancio di previsione, previsti nell’apposita tendina, a decorrere dal bilancio di previsione 2025-2027 è stato inserito un nuovo primo stato di approvazione facoltativo per tutte le tipologie di ente: “Bilancio di previsione trasmesso all’organo esecutivo” per consentire agli enti di verificare il rispetto dei controlli, che effettua il sistema BDAP, sullo schema di bilancio prima dell’invio all’organo esecutivo, ai fini dell’approvazione.

Dopo l’invio facoltativo alla BDAP, del bilancio di previsione, con stato di approvazione “Bilancio di previsione trasmesso all’organo esecutivo” è possibile evitare ulteriori nuove trasmissioni dei documenti contabili alla BDAP e procedere comunicando solo gli stati di approvazione successivi previsti obbligatoriamente, fermo rimanendo la possibilità, a discrezione dell’ente, di comunicare anche quelli facoltativi, precisando la data e il numero della delibera.

Se è stato già inviato il bilancio di previsione con lo stato di approvazione:

  • “Approvato dalla Giunta (invio facoltativo)” o altro stato di approvazione analogo facoltativo;
  • “Approvato dal Consiglio” o organo deliberante a seconda della tipologia ente che sta operando;

non è ammessa una successiva nuova trasmissione alla BDAP di uno schema di bilancio con stato di approvazione “Bilancio di previsione trasmesso all’organo esecutivo”.

Dopo aver illustrato il nuovo stato di approvazione, già disponibile con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, la presentazione si conclude con il riepilogo degli sviluppi futuri:

-Introduzione del nuovo stato di approvazione “Bilancio di previsione trasmesso all’organo esecutivo” a decorrere dal bilancio di previsione 2025-2027;

-Estensione del progetto “Approvazione rendiconto inviato alla BDAP” a tutti gli enti su base volontaria, dal 2025 (previa verifica);

-Evoluzione in controllo bloccante del controllo di coerenza del Bilancio Consolidato a partire dal Consolidato 2023 (comunicata nel corso della presentazione dell’anno scorso);

-Evoluzione in controllo bloccante del controllo di validità sull’equilibrio di parte corrente del gli Schemi di Bilancio per il Bilancio di previsione a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028.


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