Prescrizione e decadenza
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21810 dell’11/07/2022 ha fornito alcune delucidazioni sul termine entro cui l'Amministrazione finanziaria ha diritto ad esigere la sua pretesa tributaria.
Inizialmente, la Corte si è soffermata sulla differenza tra il concetto di decadenza dell'attività di accertamento dell'Agenzia dell'Entrate e di prescrizione dei termini per riscuotere i tributi in questione.
“Il termine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione al ruolo delle stesse. La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività di accertamento, individuandosi quale norma di riferimento l'art. 2946 c.c. che in generale, per la totalità dei diritti, individua un termine di prescrizione per estinzione di dieci anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere”.
Per effetto dei commi 161 e il 163 dell'art. 1 legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Per quanto riguarda invece la riscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Tuttavia, a seguito delle novità normative introdotte con la L. 160/2019 in tema di riscossione coattiva, dal 1° gennaio 2020 non trova più applicazione quest’ultimo termine in quanto per gli avvisi di accertamento esecutivo notificati a partire da tale data, scompare la notifica del titolo esecutivo coattivo.
Quindi nel caso di mancato pagamento del tributo, la notifica dell'avviso di accertamento deve avvenire entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato e non entro 5 anni dall'omissione.
Inoltre, la Corte ha ricordato che in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, trova sempre applicazione il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
Di conseguenza, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
Nel caso di specie, la raccomandata CAD (afferente gli avvisi di liquidazione ICI per gli anni 2005 e 2006) era stata spedita il 22.12.2010, quindi l'Amministrazione finanziaria non era incorsa nella violazione del suindicato termine quinquennale.