Prenotazione di spesa necessaria per le assunzioni in corso
La Circolare Ministero dell’Interno a chiarimento del DPCM 17.03.2020, in merito al nuovo metodo di calcolo della capacità assunzionale sulla base della sostenibilità finanziaria, di cui art. 33 comma 2 DL 34/2019, evidenzia che sono salve le procedure assunzionali in corso al 20 aprile 2020 se era stata avviata la mobilità obbligatoria di cui art. 34 bis Dlgs 165/2001 e se erano stata effettuata prenotazione di spesa.
Sull’importanza della prenotazione di spesa, a cui lo studio scrivente ha dedicato alcuni approfondimenti, non si è scritto abbastanza e non completamente si è colto a livello di procedure informatiche. Noi crediamo che ogni procedimento di spesa avviato, a prescindere dall’atto con il quale il procedimento inizia, richieda sempre prenotazione di spesa.
Il principio contabile All. 4/2 dedica qualche passaggio alla fase della prenotazione:
Nel punto 5.1. relativo alle regole per l’assunzione degli impegni di spesa è riportato: “Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa. Alla fine dell’esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio”.
Nel punto 5.4.11. in tema di spese di investimento è evidenziato: “Si segnala la rilevanza della “prenotazione della spesa” riguardante le spese delle gare formalmente indette e del quadro economico dell’opera, in assenza della quale non è possibile procedere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli esercizi successivi.
Viceversa, se nel corso della gestione sono stati assunti impegni pluriennali relativi agli esercizi successivi, è facoltà dell’ente prenotare le corrispondenti quote del fondo pluriennale iscritte nella spesa dell’esercizio in corso di gestione.
I fondi pluriennali vincolati prenotati sono iscritti tra le entrate del bilancio di previsione dell’esercizio successivo, alla voce “fondo pluriennale”, distintamente per la parte corrente e in conto capitale. In sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati costituiscono economia del bilancio e concorrono alla determinazione del risultato contabile di amministrazione”.