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Premi erogati dalle Università soggetti a ritenuta

I premi erogati (nel caso da una Università) agli studenti più meritevoli dopo l’attribuzione del titolo di master sono soggetti alla ritenuta del 25% prevista dall’art. 30 del D.P.R. 600/1973 e art. 67 del TUIR. Lo chiarisce la Risposta n. 184/2024.

Si tratta infatti di redditi diversi e non di redditi assimilati a reddito da lavoro dipendente perché non finalizzati alla frequenza del master o di corsi di istruzione. Né l’Agenzia ha ritenuto applicabile l’esonero previsto dalla risoluzione n. 280/E del 25 novembre 2009 per gli incentivi economici erogate dagli istituti scolastici statali e paritari a favore degli studenti previsti dal D.lgs. 262 del 2007. In quel caso, la Risoluzione aveva evidenziato come gli stessi perseguissero “in senso generico e, quindi, senza una precisa individuazione dell’attività scolastica o formativa cui lo studente è tenuto a partecipare, lo scopo di interesse generale di stimolare gli studenti che frequentano le scuole di istruzione secondaria a conseguire una formazione culturale e professionale di livello più elevato, nell’ambito di una qualificata offerta formativa”.

Nel caso di specie rileva, invece, l’art. 30 del DPR n. 600/1973 e l’art. 67, comma 1, lettera d), del Tuir. Questo precisa che: “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”. Tali somme costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione (articolo 69, Tuir). L’art. 30 del DPR n. 600/1973, disciplina l’applicazione delle ritenute sui premi e sulle vincite disponendo la ritenuta del 25 sui premi conseguiti “in ogni altro caso”.

Il premio è, infatti, riconosciuto agli allievi soltanto una volta concluso il master tenendo conto, in primis, del voto finale conseguito dopo la discussione finale o, a parità di voto, sulla base dei risultati ottenuti nelle prove intermedie. Il sussidio non è finalizzato alla frequenza del corso, ma vuole premiare e valorizzare gli studenti più bravi dopo la conclusione del percorso formativo. I premi non sono assegnati per sostenere la formazione dell’allievo e, quindi, non ricadono nell'ambito di applicazione dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir, di conseguenza non producono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, e sono invece riconducibili ai redditi diversi disciplinati dall’articolo 67, comma 1, lettera d) del Tuir, in quanto attribuiti per particolari “meriti artistici, scientifici o sociali”.

Si ricorda però che la Risoluzione n. 280/E/2009 aveva escluso da ritenute gli incentivi economici “riconosciuti agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico” perché “non appaiono riconducibili né all’articolo 50, lett. c), del TUIR né in alcuna delle categorie reddituali individuate dall’articolo 6 del TUIR. Pertanto, gli stessi non assumono rilevanza né ai fini della tassazione né ai fini degli adempimenti del sostituto d’imposta”. Mancava probabilmente in quel caso la forma del “premio” o del “concorso” ancorché la materia risulti, quindi, abbastanza confusa nei contorni delle diverse fattispecie.