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Premi di produttività e di risultato: no tassazione separata

L'Agenzia delle entrate nella risposta n. 49/2022 torna sulla tematica della tassazione separata o meno di compensi corrisposti l'anno successivo a titolo di "premio di produttività" e simili. Si tratta, nel caso di specie, de: "premio di risultato", l'"indennità di responsabilità" e l'"incremento di efficienza aziendale" in base al regolamento del personale (chiamato, dall'ente, Testo Unico consolidato).

Nel particolare caso di specie, l'Agenzia ritiene che debba applicarsi la tassazione ordinaria, in quanto, la definizione degli importi individuali avviene sulla base delle disposizioni del TUC che già prevede che la corresponsione delle somme possa avvenire nell'anno successivo a quello di maturazione e, dunque, in tale ipotesi non sembra ravvisabile la circostanza del "ritardo", cui conseguirebbe eventualmente l'applicazione della tassazione separata. Si tratta quindi di somme che sono "fisiologicamente" corrisposte nell'anno successivo rispetto a quello di maturazione e, conseguentemente, sono da assoggettarsi, per la natura stessa degli emolumenti, a tassazione ordinaria.

Va evidenziato che il discrimine avviene, rispetto ad altri interventi di prassi in materia (si vedano le precedenti news per quanto concerne emolumenti erogati l'anno successivo con atto amministrativo o per la distribuzione di un fondo), per il fatto che la corresponsione è disciplinata da un regolamento al quale anche l'accordo sindacale rinvia per la definizione delle modalità.

Qualora infatti le somme siano erogate in base a situazioni di carattere "giuridico" quali il sopraggiungere di norme o contratti collettivi, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al "ritardo" nella corresponsione, per valutare se detto ritardo possa essere considerato "fisiologico" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi e si applica la tassazione separata.