Prelievo dal fondo di riserva in esercizio provvisorio
Il principio contabile applicato All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi, al paragrafo 8.12 consente l'utilizzo del fondo di riserva in esercizio provvisorio solo in casi particolari.
Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente.
A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio.
Ricordiamo l'importanza di adeguare di conseguenza il fondo di riserva nel bilancio di previsione 2023-2025, affinchè lo stesso non superi il limite massimo consentito ex art. 166 Tuel.