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Precompilata: invio dati delle erogazioni liberali per gli ETS in base al bilancio

Con Provvedimento del 19 febbraio, l'Agenzia delle entrate modifica l'ambito operativo dell'invio dei dati sulle erogazioni liberali da parte degli enti no profit, ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D.Lgs. 175/2014, disciplinata dal DM del 30 gennaio 2018.

Il decreto ha disciplinato la trasmissione all’Anagrafe tributaria, ai fini della dichiarazione precompilata, dei dati riferiti alle erogazioni che abbiano il carattere di liberalità effettuate nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, nonché lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, prevedendone l’invio, in via sperimentale e facoltativa, per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019.

Terminato il periodo di sperimentazione, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2021 è stata disciplinata a regime la trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore a partire dall’anno d’imposta 2020.

L'invio dei dati resta facoltativo per la generalità dei soggetti beneficiari delle erogazioni mentre è obbligatorio;

- a partire dall’anno d’imposta 2021, nei confronti dei soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro;

- a partire dall’anno d’imposta 2022 nei confronti dei soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.

L’obbligo di trasmissione riguarda solo i dati delle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante e non vanno comunicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.