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PPP: locazione finanziaria di impianti sportivi rilevante IVA

E' rilevante IVA il progetto di partenariato pubblico-privato mediante una proposta di locazione finanziaria di opera pubblica, avente ad oggetto la progettazione esecutiva, la realizzazione, il finanziamento nonché la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e la gestione di un centro natatorio.

In particolare, pronunciandosi su un tema annoso quale quello della soggettività passiva in ambito di gestione del proprio patrimonio, l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 699/2021 chiarisce che: "Nel caso di specie, si ritiene che l'esercizio dell'attività da parte del Comune oggetto del progetto di partenariato pubblico-privato di locazione finanziaria di opera pubblica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 187 e 183 del d.lgs. n. 50 del 2016, di cui alla Bozza di Convenzione allegata, non avvenga in qualità di pubblica autorità, anche in considerazione che la regolazione dell'assetto delle posizioni giuridiche viene disciplinato su base pattizia secondo le regole proprie degli operatori economici privati" (...) ... nel caso di specie, si ritiene che l'attività posta in essere dal Comune oggetto del progetto di PPP, di cui alla Bozza di Convenzione allegata, rientri nella generale attività di gestione del proprio patrimonio immobiliare, rilevante ai fini Iva poiché integra i criteri, relativamente al concetto di organizzazione d'impresa, propri di un'attività economica, e realizza un'organizzazione di mezzi e risorse funzionali al raggiungimento di un risultato economico. Come rilevato dallo stesso istante, tutte le operazioni di realizzazione del nuovo centro sportivo sono funzionali all'esercizio di un'attività - la gestione dei nuovi impianti affidata al soggetto gestore - rilevante ai fini dell'Iva".

In conseguenza dell'assoggettabilità ad Iva dell'attività di realizzazione, di locazione finanziaria e di gestione dell'impianto natatorio, si applica l'Iva ai canoni pagati dal soggetto gestore al Comune, in quanto gli stessi costituiscono corrispettivo della concessione in gestione dell'opera, in virtù di un rapporto sinallagmatico. Ai fini dell'imposta di registro, si applicherà quanto previsto dall'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 (di seguito, "TUR").

L'aliquota applicabile è quella del 10% considerato che gli impianti sportivi di quartiere sono opere di urbanizzazione secondaria ai sensi dell'art. 44 della legge n. 865 del 1971, che ha integrato l'articolo 4 della legge n. 847 del 1964, e considerato quanto previsto sia dal n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 che dall'art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Essendo il contratto di locazione finanziaria in oggetto da assoggettare ad Iva, come anche confermato dall'istante, e rientrando nell'esercizio dell'attività commerciale da parte del Comune, per quanto sopra rilevato, si concorda con la soluzione prospettata dal Comune istante in ordine alla possibilità di detrarre l'Iva addebitata sui canoni di leasing immobiliare.