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PPP: contributi UE fuori dal limite 49%

Con la Delibera del 20 settembre 2022 n. 432 l'ANAC, in massima, precisa che "Se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano in qualche modalità o forma a carico della pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto di provenienza euro-unitaria, anche nell’ambito del PNRR, possono ritenersi esclusi dalle valutazioni in merito al “contributo pubblico” e, in particolare, al perimetro del 49% di cui agli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto destinati a “nettare” la quota di investimento. In caso di distinzione tra risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (loans), la predetta indicazione si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto (grants)."

L'ANAC specifica in particolare come"...sia la stessa norma del Codice a suggerire che il ‘‘contributo pubblico’’ in conto capitale, complessivamente inteso per il rispetto del limite del 49%, debba riferirsi esclusivamente al perimetro delle risorse ‘‘della pubblica amministrazione’’ e, dunque, a carico di Autorità nazionali, così escludendo le altre fonti di finanziamento, comprese le risorse euro-unitarie".

Si tratta di una forte spinta all’uso del partenariato pubblico-privato nella gestione dei fondi del Pnrr, in molti casi a fondo perduto. La delibera è stata condivisa da Anci, Istat, Corte dei Conti, Ragioneria dello Stato, Università Bocconi e Dipartimento Dipe.

In ogni caso, l'Autorità conclude richiamando "...l’esigenza, in ogni caso e a prescindere da quanto sopra espresso, che ogni operazione strutturata in partenariato pubblico privato o in concessione, per potersi legittimamente configurare come tale, deve garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile, in particolare in tema di corretta allocazione dei rischi tra le parti, nonché di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 9 del 2018 e s.m.i.."

Il tema quindi della corretta definizione e strutturazione di partenariato pubblico privato, in particolare nell'ottica dell'effettivo trasferimento dei rischi, resta centrale. Su questo aspetto, si ricorda l'obbligo di preventivo parere DIPE introdotto dall'art. 18 bis commi da 3 a 6 del DL 36/2022 , oltre che il supporto della Delfino & Partners che da anni opera in materia.