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DL Sostegni ter, potenziate le assunzioni dei segretari comunali

L'articolo 12-bis del DL 4/2022 in fase di conversione in legge, prevede che, a decorrere dal 2022 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le assunzioni di segretari comunali e provinciali siano autorizzate per un numero di unità pari al 120 per cento delle cessazioni dal servizio nel corso dell'anno precedente.

Il comma 1, lettera a) dell'articolo prevede che le assunzioni siano effettuate con le modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto- legge n. 80 del 2021.

Il comma 1, lettera b), prevede che, in applicazione dei principi previsti dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera possa, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, assumere la titolarità anche in sedi (singole o convenzionate) corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore, aventi fino a un massimo di 5.000 abitanti.

Questo, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di sei mesi (prorogabili fino a dodici). Per il periodo di effettiva prestazione il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore (ai sensi del comma 4 dell'articolo 52 di cui al citato decreto legislativo n. 165 del 2001).

Il comma 1, lettera c), dispone che i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla precedente lettera b), siano stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in titolo, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto legge n. 174 del 2012 ("Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012").

Il comma 2 dell'articolo in esame detta disposizioni invece decorrenti dal 2023, del pari per la durata del PNRR.

In particolare, reca le seguenti disposizioni:

a) il corso-concorso di formazione ha la durata di quattro mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più Comuni.

b) una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico - concorso pubblico per esami bandito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al d.P.R. n. 465 del 1997 - per accedere al corso-concorso di formazione può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali (ossia laurea in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche) ed aventi un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali sia previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

Testo approvato:

1.Al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo Piano

a) le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 per un numero di unità pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

b) in applicazione dei principi previsti dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, può assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di 6 mesi, prorogabili fino a 12.

c) con decreto del Ministro dell'Interno adottato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 7, lett. a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla precedente lett. b). Ai sensi del comma 4 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per il periodo di effettiva prestazione il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore.

2.Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

a) il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di quattro mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più comuni. Resta salva, per il resto, la disciplina del comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

b) una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.