Potenziamento della collaborazione con il contribuente
Lo schema di decreto legislativo attuativo dell'art. 14 (Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province) Legge delega 111/2023 prevede all'art. 1 Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente. In particolare:
1.Nella gestione dei tributi gli enti territoriali assumono iniziative volte, in particolare, a:
a) attivare, anche con l’ausilio di strumenti informatici e delle tecnologie digitali, le modalità di diffusione di informazioni in materia tributaria;
b) implementare le attività di assistenza e di consulenza giuridica ai contribuenti;
c) semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti;
d) prevenire errori al fine di evitare accertamenti;
e) introdurre istituti premiali volti a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente;
f) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dell’ente;
g) realizzare interventi finalizzati ad assicurare percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità;
h) attivare forme di compensazione tra tributi del medesimo ente, anche mediante l’ausilio di strumenti informatici e digitali;
i) garantire il tempestivo rimborso degli importi erroneamente introitati;
j) tutelare la posizione dei contribuenti al fine di assicurare lo stesso trattamento agevolativo indipendentemente dagli strumenti di riscossione utilizzati.
2.Gli enti territoriali assicurano l’applicazione dei princìpi generali dell'ordinamento tributario contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e ad essi adeguano i propri ordinamenti, nel rispetto delle relative autonomie, a norma rispettivamente dell’articolo 1, commi 3, 3-bis e 3-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219. Gli enti territoriali provvedono, tra l’altro, a individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed effettivo, di cui all’articolo 6-bis, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Relazione illustrativa
La norma ha la finalità di sollecitare gli enti impositore, nella gestione dei tributi, ad attuare concretamente una serie di principi, di cui pure è permeata la legge delega, volti a rafforzare il dialogo tra contribuente ed a realizzare una fattiva collaborazione anche al fine di assicurare un più corretto adempimento degli obblighi tributari.
In particolare, il comma 2 ribadisce la necessità che gli enti territoriali assicurino l’applicazione dei princìpi generali dell'ordinamento tributario contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e adeguino i propri ordinamenti, nel rispetto delle relative autonomie, così come dispone l’articolo 1, commi 3, 3-bis e 3-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
Tra le varie attività viene espressamente prevista quella di individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni che sono esclusi dal contraddittorio informato ed effettivo di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera e) del citato D.Lgs. n. 219 del 2023.