Possibilità di riconoscere debiti fuori bilancio in esercizio provvisorio
Da tempo si discute sulla possibilità di riconoscimento di debito fuori bilancio in esercizio provvisorio.
Sulla impossibilità di riconoscere debito fuori bilancio in esercizio provvisorio si sono espressi:
Corte Conti Sicilia n. 78/2014
Corte Conti Campania n. 213/2013
Corte Conti Marche n. 82/2017
Corte Conti Marche n. 132/2019
Corte Conti Marche n. 55/2020
In questa ultima delibera, la Corte Conti Marche ha rilevato “Quanto al riconoscimento del debito fuori bilancio in costanza di esercizio provvisorio, la giurisprudenza contabile ha evidenziato l’impossibilità di “procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel corso dell’esercizio provvisorio di bilancio. E ciò per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, la delibera di riconoscimento può essere adottata solo in occasione di precise scansioni temporali, in particolare in sede di approvazione del bilancio di previsione, ovvero in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193, comma 2, del TUEL, ferma restando la possibilità di disporre a livello regolamentare che si possa provvedere in ogni fase dell'esercizio, secondo il dettato del comma 1 dell’art. 194 del TUEL. Si tratta, non a caso, dei momenti in cui gli equilibri di bilancio vengono valutati in maniera approfondita e complessiva. In quest’ottica, ipotizzare che si possa provvedere proprio durante la “vacanza” del bilancio costituirebbe un’inammissibile aporia logica.
In secondo luogo, il principio di tipicità e tassatività delle spese consentite nel corso dell’esercizio provvisorio esclude che si possa procedere all’adempimento di obbligazioni che non rientrano nei casi contemplati e, ancor di più, di carattere eccezionale, come quelle aventi ad oggetto debiti fuori bilancio” (Sezione Regionale Controllo Sicilia, deliberazione n. 78/2014/PAR e n. 189/2014/PAR, Sezione Regionale Controllo Campania, deliberazione n. 213/2013, nonché le deliberazioni di questa Sezione n. 82/2017/PRSP e, da ultimo, n. 132/2019/PRSP)”.
Fermo restando che a differenza di quanto sostenuto dalla Corte dei Conti Marche i debiti fuori bilancio vengono riconosciuti – se esistono i presupposti - e finanziati in qualsiasi momento dell’anno per non arrecare danni all’ente (e non solo in occasione di precise scansioni temporali), rileviamo una posizione diversa – a nostro avviso condivisibile – della Corte Conti Umbria, con delibera n. 35/2016, in merito a lavori di somma urgenza.
La Corte dei Conti Umbria ammette la possibilità di riconoscere e finanziare debiti fuori bilancio in esercizio provvisorio, a maggior ragione se derivano da lavori pubblici di somma urgenza. La Corte sostiene quanto segue: “l’Ente, in caso di esercizio provvisorio, per finanziare lavori pubblici di somma urgenza, può ricorrere o alla procedura di cui al comma 3 dell’art. 191 del TUEL ricorrendo la fattispecie ivi prevista. In tale ultimo caso non vi è alcun problema di ordine logico in quanto un bilancio c’è ed esplica i suoi effetti. Senza voler prendere posizioni circa l’esistenza di un bilancio in esercizio provvisorio sotto il previgente ordinamento contabile, le nuove regole disciplinate dal TUEL nella versione vigente prevedono che il bilancio di previsione sia redatto su tre anni ed abbia valore autorizzatorio in ciascuno degli anni presi in esame dal bilancio. Pertanto, pur non avendo il Comune approvato il bilancio di previsione (2016-2018), un bilancio (2016) a cui fare riferimento nel corso dell’esercizio provvisorio vi è ed è quello relativo al (2016) approvato per il periodo (2015-2017).
Inoltre, è lo stesso principio contabile a riconoscere “l’esistenza” del bilancio nel corso dell’esercizio provvisorio allorquando dispone che “è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore”.