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Possibilità di recuperare somme indebitamente erogate ai dipendenti

La Corte Conti Puglia, con delibera n. 26/2023 ha affrontato quesito volto a verificare laddove non siano rispettati i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa e si verifichino erogazioni illegittime di somme ai dipendenti non dirigenti nell’anno in cui non è stato rispettato il patto di stabilità interno, quali siano le possibilità di recuperare le somme indebitamente erogate ai dipendenti non dirigenti tramite l'utilizzo dei risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell’Ente ovvero tramite utilizzo dei resti assunzionali e/o delle quote derivanti dal mancato utilizzo delle capacità assunzionali dell’Ente o in analogia derivanti dal residuo dei fondi del personale dipendente”.

La Sezione ha ricordato la deliberazione n. 39/2017/PAR della Sezione regionale di controllo della Liguria, interrogata sulle possibili forme di recupero delle somme illegittimamente erogate nel caso di erronea costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente di un comune. La Sezione, dopo avere esaminato il quadro normativo di riferimento (articolo 4 del Dl 16/2014) e affermato che “gli Enti dovranno adottare misure di razionalizzazione organizzativa tese a ristabilire, a regime, la congruità della propria spesa per il personale, garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri di deficitarietà strutturale (cfr. articolo 263, comma 2, del D.lgs. n. 267 del 2000)”, si è soffermata sul secondo comma dell’articolo 4 che introduce “una disciplina di maggior favore per le Regioni e gli Enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, permettendo di compensare le somme da recuperare anche attraverso l'utilizzo dei risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa nonché di quelli discendenti dall'attuazione dei piani di razionalizzazione delle spese previsti dall’articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011”.

Così come illuminante, ai fini del parere reso dalla Sezione, è la deliberazione della Corte dei conti, Sez. Liguria, n. 15/2021/PRSP che si è pronunciata sulle azioni di recupero, poste in essere da una provincia, delle risorse per l’illegittima costituzione, per gli anni 2006-2011, del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente. La Sezione ricorda come l’art. 4 del D.L. n. 16/2014, convertito dalla legge n. 68/2014, abbia introdotto varie disposizioni (limitate inizialmente a regioni ed enti locali), tese, da un lato, ad ampliare l’arco temporale e le risorse utilizzabili ai fini del recupero dei fondi per la contrattazione integrativa costituiti in misura eccedente a quella prevista dal CCNL di comparto o in violazione dei limiti di finanza pubblica (commi 1 e 2, oggetto dell’accertamento contenuto nelle citate deliberazioni della Sezione n. 39/2016 e n. 76/2016) e, dall’altro, a “sanare”, entro un arco temporale predeterminato, l’eventuale attribuzione al personale di emolumenti non previsti dal CCNL ovvero con modalità o importi in contrasto con quest’ultimo o con la stessa legge (comma 3). Una disciplina similare è stata poi estesa a tutte le pubbliche amministrazioni dall’art. 40, comma 3-quiquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dagli artt. 11, comma 1, lett. f), e 22, comma 7, del d.lgs. n. 75 del 2017.

In conclusione, questa modalità di ripetizione è contenuta in specifiche disposizioni che rivestono un carattere eccezionale e non possono essere applicate al di fuori delle ipotesi specificamente indicate dal legislatore.