TUSP: Vincoli all'acquisto di partecipazioni in società in perdita
La Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia, con deliberazione n. 31/2021/PAR, si è espressa in ordine alla possibilità per gli enti locali di acquisire partecipazioni societarie in perdita fornendo indicazioni generali alla luce della disciplina contenuta al D.lgs. 175/2016 e della giurisprudenza in materia.
In particolare, richiamando gli oneri motivazionali previsti dall’art. 5, il divieto di soccorso finanziario di cui all’art. 14 e la responsabilizzazione degli enti locali derivante dall’obbligo di costituzione di fondi rischi in corrispondenza di perdite delle società partecipate contenuto all’art. 21 del citato D.lgs. 175/2016, la Corte ritiene onere dell’Ente locale, in aderenza ai principi di contabilità pubblica, “verificare che dalla partecipazione non risulti un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’Ente ha rispetto ai fini istituzionali e a quelli che l’Ente stesso e la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio essenziale pubblico”. Nel caso di specie, i Magistrati, ferme restando le previsioni contenute al D.lgs. 175/2016 e la giurisprudenza citata, rimettono dunque al Comune istante “in esito alla propria attività istruttoria la valutazione della fattispecie concreta e dell’effettiva situazione societaria nonché ogni conseguente determinazione in ordine all’esercizio del proprio potere discrezionale e amministrativo nella gestione dell’attività di teleriscaldamento”.