Possibili variazioni di bilancio per investimenti in esercizio provvisorio
Il provvedimento di conversione in legge del DL 77/2021 ha ricevuto un altro significativo emendamento che interessa gli enti locali. In particolare:
All’art. 15, dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.