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Possibile sostituire personale cessato in corso d'anno, nel rispetto della sostenibilità finanziaria

La Corte Conti Puglia, con delibera n. 136/2023 ha affrontato due questioni interessanti in materia di personale.

In particolare, è stato chiesto di sapere:

- se un comune che si colloca al di sotto del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1, del d.m. 17.3.2020 emanato in attuazione dell’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 (c.d. comune virtuoso), con facoltà assunzionale per l’anno 2023 pari a € 43.693,52 (calcolata sulla base del valore soglia – definito come percentuale, differenziata per fascia demografica – della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’ente, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità), destinata all’assunzione di 1 istruttore direttivo di vigilanza programmata nel piano triennale dei fabbisogni del personale, possa procedere, in applicazione del criterio della sostenibilità finanziaria, anche alla sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno per dimissioni volontarie di un numero rilevante di dipendenti (pari a 6 negli mesi) con gravi ripercussioni sulla funzionalità dell’ente e sull’erogazione di alcuni servizi, dovendo disporre attualmente di una dotazione organica ridotta costituita da n. 37 unità a fronte di un numero di abitanti al 31.12.2022 pari a oltre 13.000;

- se un comune che si colloca al di sotto del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1, del d.m. 17.3.2020 emanato in attuazione dell’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, con facoltà assunzionale per l’anno 2023 pari a € 40.000,00 destinata all’assunzione di 1 istruttore direttivo di vigilanza programmata nel piano triennale dei fabbisogni del personale, possa procedere, in applicazione del criterio della sostenibilità finanziaria, anche alla sostituzione del personale che cessa dal servizio per mobilità, fermo restando la spesa di personale complessiva sostenuta dall’ente.

La Sezione ha rilevato: “Posto che la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, un comune c.d. virtuoso (ex art. 4, comma 2, del d.m. 17.3.2020), che intenda procedere – oltre all’assunzione di un’unità programmata nel piano triennale dei fabbisogni del personale (confluito nel PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione, per effetto dell’art. 6 del d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla l. 6.8.2021, n. 113, e del connesso d.m. 30.6.2022, n. 132) – alla sostituzione del personale cessato in corso d’anno (per dimissioni o mobilità), è tenuto a verificare il rispetto del principio della sostenibilità finanziaria della spesa per il personale, misurata attraverso i valori soglia definiti dal d.m. 17.3.2020 in attuazione dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019”.