Possibile rideliberare l’assorbimento del disavanzo da riaccertamento straordinario
La Corte dei Conti del Lazio, con delibera 109/2020, ha ammesso la possibilità di rideterminare l’assorbimento della parte residua del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.
La Corte ha chiarito che “ove l’Ente intenda modificare le modalità e le tempistiche con cui ha, in precedenza, deciso di recuperare il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, dovrà adottare, nel rispetto del principio del contrarius actus, una delibera consiliare – corredata dal parere dell’Organo di revisione – da cui emerga l’avvenuto recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario, con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura del disavanzo, ai fini della sua riduzione o azzeramento, in applicazione della disciplina prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’art. 2 del D.M. 2 aprile 2015 (vd. deliberazione di questa Sezione n. 50/2020/PRSE).
Diversamente, ove l’Ente, nella sua piena discrezionalità, intenda proseguire nel recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario, secondo il piano originario, sarà tenuto al recupero della quota annuale, per gli esercizi finanziari in cui la stessa non è stata applicata al bilancio di previsione, e all’applicazione della quota in parola per le successive annualità previste (in origine, si ribadisce, le annualità per il recupero del disavanzo erano complessivamente pari a n. 30)”.