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Possibile riconoscere un debito fuori bilancio nullo

La Corte Conti Sicilia, con parere n. 178/2023, ha affrontato richiesta riguardo alla fattispecie prevista dall’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL concernente l’«acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191 del TUEL, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza», circa la portata applicativa della norma in questione nelle ipotesi di invalidità del contratto per vizi comportanti la sua nullità, sulla base della considerazione che «il legislatore […] non sembra aver chiarito se tale potere [di riconoscimento], che la giurisprudenza amministrativa riconduce all’esercizio di discrezionalità amministrativa, possa essere attuato anche nei casi in cui non solo siano state violate le norme giuscontabili sulla previa registrazione dell’impegno di spesa, ma anche laddove il contratto con il privato contraente risulti viziato da nullità testuale o virtuale (come nel caso di violazione della forma scritta in modalità digitale prevista ad substantiam per i contratti d’appalto dall’art. 32 comma 12 del d.lgs. 50/2016), risultando civilisticamente nullo».

La Sezione ha evidenziato che il riconoscimento del debito fuori bilancio, nella fattispecie disciplinata dall’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, è ammissibile – senza effetti sananti – nell’ipotesi di nullità del contratto, a condizione che sussistano gli inderogabili presupposti di legge della «utilità e arricchimento per l’ente» e della inerenza all’«espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza», i quali richiedono una completa istruttoria e un’analitica motivazione, soprattutto laddove il vizio di validità e d’efficacia negoziale risulti connesso all’illiceità della causa o dei motivi, oppure ancora del suo oggetto