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Possibile rettificare il rendiconto per errore materiale

La Corte Conti Veneto, con delibera n. 1/2024, ha affrontato il problema della rettifica del rendiconto per errore tecnico, ammettendo di fatto tale possibilità.

Con deliberazione n. 5/2023/PRSE, la Sezione regionale di controllo per il Lazio ha ravvisato “la necessità di richiamare, in termini generali, il principio di intangibilità delle risultanze del rendiconto, più volte enunciato dalla giurisprudenza contabile (cfr. delib. Sez. contr. Piemonte n. 117/2018/SRCPIE/PRSE), che limita la possibilità di intervenire a posteriori con rettifiche e correzioni al rendiconto dell’anno precedente ormai concluso e certificato” (in terminis, cfr. deliberazione della stessa Sezione n. 133/2022/PRSP).

In questo contesto, tuttavia, non può non tenersi conto della possibilità che si verifichino errori materiali nella redazione del rendiconto; al riguardo, le Sezioni riunite in speciale composizione, nella deliberazione n. 16/2022, hanno affermato che “benché il potere di intervento in autotutela delle amministrazioni sia, in generale, da considerarsi molto esteso, avendo una funzione soprattutto di "auto-correzione", lo stesso incontra comunque dei limiti. La norma, infatti, prevede che si possa revocare un provvedimento solo per la sopravvenienza di fatti nuovi, di cui l'amministrazione debba necessariamente tenere conto, ovvero per il "preponderante interesse pubblico" (art. 21-quinquies L. n. 241 del 1990). Non è dunque sufficiente in sede di delibera di revoca invocare un generico ripensamento, occorre che lo stesso sia motivato adeguatamente nei termini indicati dalla norma citata. Tale previsione di carattere generale deve poi essere calata nell'ambito del regime del rendiconto e in generale dei documenti contabili di un ente. Infatti, il rendiconto è il risultato derivante da un anno di fatti gestori che sono stati registrati nella contabilità dell'ente. È opportuno rammentare, che vi è un principio generale di irretrattabilità dei saldi esposto, ad esempio, nell'art. 150 del R.D. n. 827 del 1924 con riguardo al rendiconto dello Stato. Inoltre, occorre tenere conto di principi contabili quali la continuità e veridicità dei bilanci che rappresentano anch'essi un limite alla revisione dei saldi: pertanto, quanto esposto in un rendiconto approvato non può essere rivisto dalla stessa amministrazione, se non in presenza di meri errori materiali”.

Quanto detto finora con riferimento al principio di intangibilità del rendiconto deve in ogni caso raccordarsi con gli altri principi generali e postulati contenuti nell’allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011.

In primo luogo, deve considerarsi il principio di veridicità, il quale fa esplicito riferimento al principio del true and fair view ed è connesso ad altri postulati di bilancio, quali l’attendibilità, la correttezza e la comprensibilità delle risultanze contabili.

La necessità di adeguare tempestivamente le risultanze del rendiconto, allorché non rispecchino fedelmente la reale situazione contabile dell’Ente, è stata oggetto di recenti interventi normativi; al riguardo si evidenzia quanto disposto dall’art. 4-bis del decreto-legge n. 51/2023, il quale dispone che “il provvedimento che dispone la rettifica degli allegati a) e a/2 annessi al rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, concernenti, rispettivamente, il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all' articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è adottato dal responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di cui al primo periodo rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, aggiornato ai sensi del presente comma, è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” (analoghe disposizioni normative sono state previste dall’art. 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e dall’art. 37-bis del decreto-legge n. 21/2022).

All’esito del delineato quadro normativo e giurisprudenziale, non si rinvengono nell’ordinamento elementi ostativi alla rettifica di specifici allegati del rendiconto, in presenza di meri errori materiali, quali, come nel caso specifico, la mancata corrispondenza tra il fondo di cassa al 31.12.2022 riportato nell’allegato al rendiconto relativo al risultato di amministrazione e l’importo del medesimo fondo riportato nel conto del tesoriere (che si sarebbe verificato per effetto di una disfunzione del gestionale in uso), riverberantesi su una conseguente sovrastima del risultato di amministrazione 2022, rispetto alla sua effettiva consistenza.

L’Ente potrà dunque, mediante opportuna delibera dell’organo consiliare, procedere senza indugio alla rettifica dell’allegato previsto dall’art. 11, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011, concernente il risultato di amministrazione, trasmettendo tempestivamente il rendiconto aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e rappresentando l’esito di tali variazioni nel primo documento di bilancio utile.