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Possibile partecipare a più aziende speciali

La Corte Conti Lombardia, con delibera n. 140/2023, ha risposto a quesito di ente locale volto a verificare la possibilità di partecipare a due aziende speciali.

La Sezione ha rilevato che pur in assenza di un espresso divieto di legge rispetto alla partecipazione dell’ente locale a una pluralità di aziende speciali preposte allo svolgimento di attività similari, l'autonomia organizzativa dell'ente locale costituente soggiace pur sempre al principio di legalità, il quale impone la finalizzazione di ogni scelta amministrativa al perseguimento di un interesse pubblico e un’utilità sociale, e al principio del buon andamento dell’azione amministrativa con i relativi precipitati dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa (cfr. Corte dei Conti Lombardia Sez. contr., n. 70/2017/PAR). Principio costituzionale, quest’ultimo, che, letto alla luce di quello dell’equilibrio di bilancio introdotto nel novellato art. 97 Cost., vincola l’amministrazione pubblica a impiegare nel modo più efficiente possibile tutte le risorse di cui dispone (Sez. contr. Marche, n. 115/2022/PAR); in altri termini, “il miglior rapporto tra equilibrio del bilancio e buon andamento dell’azione amministrativa risiede in un armonico perseguimento delle finalità pubbliche attraverso il minor impiego possibile delle risorse acquisite mediante i contributi e il prelievo fiscale” (Corte cost., 29 novembre 2017, n. 247)

Come già affermato dalla Sezione, ogni opzione che determini la traslazione di un rischio in capo all’ente pubblico partecipante, attesa l’autonomia imprenditoriale di cui l’azienda speciale gode, deve mostrare un’adeguata razionalità economica, nonché corrispondere a uno specifico e concreto pubblico interesse, la cui esistenza va specificamente motivata alla luce degli scopi istituzionali perseguiti e della necessaria osservanza dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 della Costituzione e degli articoli 1 e 3 della legge n. 241 del 1990 (Sez. contr. Lombardia n. 152/2015/PRSE).