Possibile la fusione di società titolare delle reti
La Corte dei Conti Toscana con delibera n. 159/2023/PAR ha fornito risposta positiva in merito ad un quesito “in materia di “società a capitale interamente pubblico", se esse possano concorrere, in qualità di incorporande, a processi di fusione per incorporazione o se a ciò osti la demanialità delle reti idriche e la sancita inalienabilità delle stesse.”
Richiamando prima i principi sulla competenza della gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni contenuti all’art. 21 del D.lgs. 201/2022, la Corte ha ritenuto che “qualora uno o più enti locali, avvalendosi della facoltà loro concessa dall’art.21, comma 5, D.Lgs. n.201/2022, abbiano conferito la proprietà di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del servizio pubblico locale ad una “società a capitale interamente pubblico, che è incedibile”, tale società può poi essere interessata a operazioni di fusione societaria, propria o per incorporazione, purché (ed è valutazione concreta ovviamente rimessa agli enti interessati) all’esito della fusione resti assicurata la titolarità di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali in capo a una società a capitale interamente pubblico (oltre che, naturalmente, la loro destinazione alla gestione del servizio pubblico “per l'intero periodo di utilizzabilità fisica del bene” come disposto dallo stesso art.21, comma 2., cit.)”. Ciò anche in ragione del fatto che la fusione per incorporazione “nella prospettiva dei soci (anche delle incorporate), da un punto di vista sostanziale, si atteggia a continuazione del contratto sociale, sebbene l’attuazione prosegua in un “altro involucro formale” e con una differente organizzazione. Sotto il profilo economico-finanziario, infatti, per i soci delle incorporate l’operazione di fusione avviene in condizioni di sostanziale neutralità, attraverso la definizione del rapporto di concambio …” .