Possibile erogare servizi pubblici locali aggiuntivi, ma occorre motivare l’intervento pubblico
Il Dlgs 201/2022, frutto dell’attuazione della Legge delega di cui art. 8 Legge 118/2022, dispone all’art. 10 che gli enti locali assicurano la prestazione dei servizi pubblici a rilevanza economica ad essi attribuiti dalla legge; tuttavia nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.
Occorre però, a tale fine, apposita istruttoria da parte dell’ente locale, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.