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Possibile danno erariale per il revisore dei conti che si fa fare i verbali dall’ufficio comunale

Il revisore dei conti deve svolgere la sua funzione secondo diligenza del mandatario e nel rispetto del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione. E’ possibile causa di danno erariale il comportamento del revisore dei conti che utilizza l’ufficio ragioneria dell’ente locale come se fosse un proprio ufficio, facendosi redigere dai pubblici dipendenti atti e verbali di sua competenza, dai pareri e relazioni sul bilancio e rendiconto, bilancio consolidato, salvaguardia equilibri, variazioni di bilancio, al questionario Corte dei Conti ed altri documenti di su specifica competenza.

Il revisore dei conti se accetta un incarico deve dotarsi di adeguata struttura organizzativa, non potendo contare sui dipendenti pubblici come se fossero impiegati del proprio studio. Altrimenti il revisore risponde per DANNO ERARIALE.

Questo emerge chiaramente dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza correlata.

La responsabilità del revisore degli enti locali si inquadra nella Legge 20/1994 smi ed in particolare nell’art. 1.

"La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi".

Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso. In tali casi, i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione.

L’art. 240 del Tuel dispone che I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

Il revisore dei conti degli enti locali rientra nella figura dei pubblici ufficiali con le conseguenti responsabilità civili e penali. Eventuali irregolarità commesse dal revisore dei conti nello svolgimento delle sue funzioni comportano reati contro la Pubblica Amministrazione.

L’art. 323 del codice penale rileva la responsabilità per abuso d’ufficio, relativo al pubblico ufficiale che abusa del proprio ufficio al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto.

Anche per il revisore dei conti la responsabilità patrimoniale si riferisce a un danno economico o ad un pregiudizio arrecato all’ente a seguito di comportamenti commissivi od omissivi.