PNRR, verifica dei revisori sulla gestione contabile
Le stringenti normative in materia di PNRR impongono regole precise sul piano contabile, al fine della tracciabilità delle operazioni, e consentono qualche deroga rispetto al regime ordinario, su cui occorre vigilare con particolare attenzione.
La Corte dei conti, nel questione al bilancio di previsione 2022-2024 prevede domande precise in ambito contabile PNRR per l'Organo di revisione, quali:
-È stata accertata dall’organo di revisione l’avvenuta predisposizione da parte dell’Ente di appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa?
-Il tracciamento di cui alla domanda precedente è strumentale anche per la conservazione di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, rendendoli disponibili per le attività di controllo e audit ?
-L’Ente si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 15 comma 4 DL n. 77/2021 e ha, quindi, accertato entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti senza attendere l’impegno dell’amministrazione erogante?
-L’organo di revisione ha effettuato delle verifiche specifiche sulle modalità di accertamento, gestione e rendicontazione dei Fondi del PNRR anche tenuto conto delle indicazioni sulle modalità di contabilizzazione indicate nella FAQ 48 del 15/12/2021 di Arconet? In caso di risposta negativa fornire spiegazioni
-L’Ente, se in esercizio provvisorio o gestione provvisoria, ai sensi dell’art. 15, co. 4-bis , d.l. n. 77/2021, ha iscritto a bilancio finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 163 del Tuel e dall’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011?