PNRR, spese rendicontabili
Il Ministero dell'Interno precisa in una FAQ che sono ammissibili e quindi rendicontabili esclusivamente le spese sostenute a decorrere dalla data del Decreto di assegnazione del contributo.
In merito poi, alla modalità di contabilizzazione delle risorse del PNRR si precisa che gli enti locali sono tenuti al totale rispetto della disciplina di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i.
Pertanto, premesso che il Comune è tenuto al rispetto della disciplina di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 anche per la contabilizzazione delle risorse del PNRR nel rispetto di tale decreto legislativo e in particolare del punto 10.7 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2, il finanziamento vincolato ricevuto a valere di opere già pagate con risorse proprie, in data successiva al decreto dell’amministrazione titolare del progetto, è gestito dall’ente come risorsa libera in quanto il vincolo è stato già realizzato.
All’interno del Quadro Economico del progetto è possibile ricomprendere a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di seguito indicate:
le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, incentivi per funzioni tecniche;
le spese per la realizzazione di studi e/o ricerche propedeutiche e attività di accompagnamento;
le spese per l’esecuzione di lavori o per l’acquisto di beni/servizi;
le spese per pubblicazione dei bandi di gara;
gli imprevisti purché inclusi nel quadro economico;
gli allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici.
Giova precisare che lo strumento del Recovery and Resilience Facility (RRF) non prevede la possibilità di attivare iniziative di assistenza tecnica finanziabili a valere sulla dotazione di risorse assegnata agli Stati membri sui rispettivi Piani. Per assistenza tecnica si devono intendere tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti. Per il dettaglio delle attività specifiche di assistenza tecnica si può fare riferimento all’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241 ed a quanto specificato nella Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 6. I costi per l’espletamento di queste attività, pertanto, non possono essere imputati alle risorse del PNRR e, quindi, non possono formare oggetto di rendicontazione. Saranno diversamente ammissibili e rendicontabili sui singoli interventi i costi inerenti a spese di consulenza specialistica funzionale alla realizzazione e completamento delle attività di progetto. Per un maggior approfondimento, circa l’ammissibilità e la rendicontabilità delle spese in oggetto, si rinvia ai paragrafi dedicati all’interno dei Manuali d’istruzione per i soggetti attuatori scaricabili e consultabili dal Comunicato del 23 novembre 2022