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PNRR, sblocco per il personale a tempo determinato

Un emendamento dei relatori, che sarà sicuramente votato in settimana, al DL 152/2021 in conversione, supera almeno parzialmente il problema delle assunzioni di personale a tempo determinato per i Comuni che riceveranno fondi dal PNRR.

La norma consente infatti ai Comuni, in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 259, comma 6, del TUEL, di assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al decreto.

Inoltre, è previsto un fondo a copertura per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 152/2021, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all’attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.

DELFINO & PARTNERS SEGUE I COMUNI IN TUTTE LE FASI DEL PNRR, INDIVIDUAZIONE DEI FONDI, GESTIONE, CONTABILIZZAZIONE A BILANCIO, RENDICONTAZIONE, ASSUNZIONE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE.