PNRR, requisito quota 30% di assunzioni all’occupazione giovanile e femminile
Il Ministero Infrastrutture ricorda il proprio parere 14 novembre 2022, n. 1627 sul requisito riserva quota 30% di assunzioni all’occupazione giovanile e femminile ex art. 47 co 4 D.L. n. 77/2021. In particolare:
il comma 7 dell’art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. prevede che “le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche” .
Al riguardo le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC)” adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2021 ai sensi del comma 8 dell’indicato art. 47, specificano che l’attivazione delle deroghe è subordinata all’esistenza degli specifici presupposti stabiliti dal comma 7 e che le Stazioni Appaltanti devono fornire adeguata e specifica motivazione e dimostrazione, da esternalizzare nelle determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della determina stessa, delle ragioni per cui l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati dalla stazione appaltante rendano impossibile tale applicazione, fra i quali possono anche rientrare il tipo di procedura e, a titolo esemplificativo, i casi “di procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiore a tre unità di personale”.