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PNRR rendicontazione degli indicatori comuni

La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato la Circolare 15 luglio 2024, n. 33 “Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”-

Il Regolamento UE 2021/241 istitutivo del Dispositivo di ripresa e resilienza attribuisce agli Stati membri l’obbligo di riferire due volte l’anno nell’ambito del semestre europeo anche in merito agli indicatori comuni (art. 27). Tali indicatori sono stati adottati dalla Commissione Europea con il Regolamento delegato 2021/2106 per riferire sui progressi ottenuti dai PNRR di tutti gli Stati Membri su dimensioni che accomunano i vari piani nazionali, e sono pertanto oggetto di rilevazione periodica per un monitoraggio d’insieme del dispositivo. Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere i dati due volte l’anno, entro il 31 agosto per il semestre gennaio-giugno ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il semestre luglio-dicembre.

Le “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”, di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 34 del 17 ottobre 2022, forniscono istruzioni alle Amministrazioni circa la rendicontazione dei dati sugli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, indicando il ruolo dei soggetti coinvolti e il calendario per la rilevazione periodica, nonché fornendo indicazioni metodologiche ai fini dell’omogeneo computo degli indicatori comuni a livello nazionale.

Rispetto alla precedente versione, l’aggiornamento delle Linee guida:

i) include un nuovo approfondimento metodologico relativo all’indicatore comune 4 “Popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altri disastri naturali legati al clima”, predisposto con il contributo di ISPRA e delle Amministrazioni titolari delle misure interessate dall’indicatore;

ii) illustra l’utilizzo di alcune nuove funzionalità del sistema di monitoraggio ReGiS e, in alcuni casi, chiarisce le modalità di alimentazione di campi già esistenti;

iii) recepisce i chiarimenti più recenti emersi in seno all’Expert Group della Commissione europea.