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PNRR personale in arrivo anche dall’interinale

Il DL 13/2023 in sede di conversione al Senato ha approvato il seguente emendamento, che estende la possibilità di lavoro in ambito PNRR anche ai lavoratori interinali.

Art. 8 comma 1-bis. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « per il reclutamento del personale a tempo determinato » sono inserite le seguenti: « , ovvero con contratto di somministrazione di lavoro, »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato » sono inserite le seguenti: « , ovvero i contratti di somministrazione di lavoro».

Richiamo normativo:

DL 80/2021 art. 1 comma 2: Al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano possono ricorrere alle modalità di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Tali contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile. Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione europea, per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi.