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PNRR pagamenti fino al 90% dell'opera entro 30 giorni

Il DL 113/2024, all’art. 18 quinquies, dispone che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento (comma 1).

I soggetti attuatori richiedenti devono fornire la documentazione attestante: 1) l’ammontare delle spese effettuate; 2) i controlli di competenza effettuati; 3) le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR. Successivamente ai trasferimenti le Amministrazioni centrali effettuano i controlli sulla documentazione giustificativa entro l’erogazione del saldo (comma 2).

Si demanda ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità per l’attuazione della normativa in esame (comma 3).


In particolare, come rileva l’Ufficio studi del Senato:

Il comma 1, al fine di assicurare la liquidità di cassa occorrente per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, dispone che le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.

La norma in esame fa salva la disciplina delle anticipazioni già prevista dalla normativa vigente. Al riguardo si ricorda che l’articolo 6 del decreto-legge n. 13 del 2023 ha disciplinato, in un primo momento, la richiesta di anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti PNRR, inclusi egli enti territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Per i soggetti attuatori le anticipazioni costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. A tal fine, i soggetti attuatori possono presentare una richiesta di anticipazione al Ministero dell’economia e delle finanze il quale, sentita l’Amministrazione titolare della misura su cui il progetto insiste, può disporre anticipazioni a valere sui fondi giacenti nel conto corrente di tesoreria centrale (Next Generation EU - Contributi a fondo perduto), istituito ai sensi dell’art.1, comma 1038, della legge n. 178/2020. Con la circolare n. 25 del 2023 la Ragioneria generale dello Stato ha definito le modalità operative per la richiesta di anticipazione mediante il sistema informatico ReGiS.

In seguito, al fine di potenziare lo strumento dell’anticipazione per far fronte alle esigenze di liquidità più volte manifestate dai soggetti attuatori, l’articolo 11 del decreto-legge n. 19 del 2024 ha stabilito che la misura delle anticipazioni erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, nel limite della disponibilità di cassa esistente e ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. La norma ha inoltre specificato che tali anticipazioni debbono essere erogate entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. L’amministrazione centrale deve attestare, ai fini del riconoscimento dell’anticipazione, l’avvio dell’operatività dell’intervento ovvero l’avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. Si prevede, inoltre, che le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della modifica del Piano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, provvedono al recupero delle somme eventualmente già erogate a favore dei medesimi interventi e a versarle, tempestivamente, negli appositi conti di tesoreria. Con la circolare n. 21 del 2024 la Ragioneria generale dello Stato ha fornito le indicazioni per l’applicazione della disposizione sia a livello di misura che di singoli interventi. A livello di intervento, la norma trova applicazione sia per i “Nuovi Progetti” finanziati a valere sul Fondo Next Generation EU-Italia, sia per i cosiddetti “Progetti in essere”, le cui risorse finanziarie sono recate da specifiche autorizzazioni di spesa già previste a legislazione vigente.

Il comma 2 prevede che in sede di presentazione della richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie, i soggetti attuatori devono attestare:

-l’ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi;

-l’avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento;

-le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR.

Tale documentazione deve essere inoltre conservata dagli stessi soggetti attuatori e deve essere resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee.

Le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai trasferimenti, sulla base delle attestazioni citate, “riservandosi” i successivi controlli sulla documentazione giustificativa da effettuare entro l’erogazione del saldo finale dell’intervento.

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sono stabiliti i criteri e le modalità cui le amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori devono attenersi per gli adempimenti previsti dai precedenti commi.